Nessuno sconto di pena per il furto commesso nell’atrio di un condominio
Anche in questo caso si verifica una violazione della sfera privata
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Nessuno sconto di pena per i piccoli furti in abitazione. La Corte costituzionale, con la sentenza 193 depositata ieri, ha ritenuto infondate le questioni di legittimità dell’articolo 624 bis del Codice penale, che prevede e punisce il reato di furto in abitazione.
La vicenda
Le questioni erano state sollevate dal tribunale di Firenze nel giudizio relativo a una condotta di furto posta in essere all’interno dell’atrio di un edificio condominiale. Il tribunale, dopo aver richiamato la giurisprudenza consolidata della Cassazione, secondo cui le parti del condominio costituiscono «luoghi di privata dimora», aveva sostenuto il contrasto di tale interpretazione con i principi di ragionevolezza e offensività, osservando che, in realtà, tali spazi sono frequentati da un elevato numero di persone e che, pertanto, in essi non sarebbe ravvisabile alcuna specifica violazione del domicilio, inteso come proiezione spaziale della vita privata della persona, in quanto posto a tutela della sua riservatezza, sicurezza e incolumità.
In seconda battuta, i giudici fiorentini avevano sostenuto l’illegittimità della mancata previsione di un’ipotesi attenuata del reato di furto in abitazione, con diminuzione di pena per il caso in cui il fatto fosse caratterizzato da «lieve entità»: eccessiva infatti la pena concretamente applicata, con gravi conseguenze anche per la sua finalità rieducativa e con una disparità di trattamento rispetto ai reati di rapina ed estorsione, nelle quali una tale riduzione di pena era stata introdotta.
La posizione della Consulta
La Corte sottolinea la particolare pericolosità espressa da chi, per commettere un furto, si introduce in un luogo di abitazione, con la concreta possibilità di trovarsi davanti a chi via abita, ed esiste anche quando il reato è commesso in una immediata pertinenza. La Consulta ricorda poi che la necessità di una particolare severità si giustifica anche tenendo conto che le parti comuni dell’edificio condominiale sono costituite a servizio e protezione delle private dimore collocate nel condominio e vengono utilizzate, nella loro interezza, dai proprietari pro quota. «Anche le parti comuni del condominio - puntualizza la Corte -, in altri termini, presentano i connotati fondamentali del “luogo di privata dimora”, costituiti dalla non apertura al pubblico e dalla non accessibilità da parte di terzi senza il consenso, anche implicito, dei titolari, i quali ultimi mantengono, in ogni caso, il potere di limitare o impedire l’accesso a persone non gradite».
Irrilevante poi il fatto che, in relazione a diversi profili come le intercettazioni effettuate con riprese video e il reato di interferenze illecite nella vita privata, l’ordinamento non riconosca alle parti comuni del condominio lo stesso grado di tutela prestato in favore delle private dimore. Inoltre la sentenza osserva che la mancata previsione di ipotesi attenuate non è irragionevole, visto che non sono possibili graduazioni di intensità. La Corte richiama la propria precedente decisione (sentenza 117 del 2021) secondo cui, diversamente da quanto si verifica per i reati di rapina ed estorsione, dove violenza o minaccia possono caratterizzare un’ampia varietà di condotte, «il domicilio, quale spazio della persona, o è violato o non lo è, essendo pertanto inconcepibile già sul piano logico un ingresso “lieve” nell’abitazione altrui».








