No ai tagli alle paritarie per le ore di sostegno
Il contributo pubblico per gli alunni con disabilità va commisurato alle reali esigenze
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I punti chiave
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Il Tar Napoli (con sentenza 1633/2026) ha chiarito che il contributo pubblico destinato alle scuole paritarie per le attività di sostegno agli alunni con disabilità deve essere determinato in base alle reali esigenze educative rilevate nei singoli casi e non può essere ridotto dall’amministrazione se le esigenze risultano documentate.
I fatti
La vicenda riguarda un istituto che aveva segnalato la presenza di due studenti con disabilità e la necessità di garantire un numero adeguato di ore di sostegno per ciascuno. L’amministrazione aveva calcolato il finanziamento su un numero inferiore di ore, riferito di fatto a un solo alunno. Secondo il Tar, la documentazione della scuola confermava in modo chiaro la presenza di entrambi gli studenti e il relativo fabbisogno educativo. Inoltre, i giudici hanno evidenziato che tali elementi erano coerenti con le comunicazioni trasmesse a inizio anno scolastico. Ritenendo anche che l’amministrazione non abbia svolto adeguati approfondimenti prima di ridurre il contributo poiché si è limitata a mantenere un’impostazione standardizzata, senza verificare concretamente la situazione della classe.
La sentenza
La decisione sottolinea come il diritto allo studio degli alunni con disabilità richieda interventi proporzionati alle necessità effettive, da non comprimere per ragioni organizzative o di bilancio. Il Tar ha reputato corretta la ricostruzione della scuola e ha disposto il ricalcolo del contributo sulla base delle ore effettivamente necessarie per entrambi gli studenti, con conseguente diritto al pagamento delle somme residue.
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