Nuovo bonus da valutare su requisiti e vincoli temporali
Il lavoratore non deve mai aver avuto un impiego stabile. Accesso dal 1° agosto
di Barbara Garbelli
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I punti chiave
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L’incentivo alla stabilizzazione previsto dal Dl Lavoro si inserisce nell’apparato già articolato di misure agevolative dedicate, in tutto o in parte, alla trasformazione dei rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato. Le aziende dovranno dunque valutare, in base alle caratteristiche del lavoratore e ai vincoli temporali previsti, se richiedere il nuovo bonus o un’altra delle agevolazioni già esistenti.
Gli incentivi strutturali
Sul piano degli incentivi strutturali, per categoria soggettiva, l’ordinamento riconosce da tempo l’esonero del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la trasformazione di rapporti a termine di giovani under 30 (massimo 3mila euro annui per 36 mesi), di donne svantaggiate (bonus di 18 mesi, premio Inail incluso), di lavoratori over 50 disoccupati da almeno un anno (18 mesi, premio Inail incluso) e per le persone con disabilità (incentivo dal 35% al 70% della retribuzione lorda fino a 36 mesi).
Bonus per condizioni specifiche
A questi bonus si affiancano gli incentivi legati a condizioni specifiche del lavoratore:
- l’incentivo economico pari al 20% della Naspi residua per chi assume o stabilizza un percettore dell’indennità di disoccupazione (che vale al massimo per 24 mesi);
- la riduzione al 10% dei contributi per chi assume o stabilizza lavoratori in Cigs da almeno tre mesi (che dura al massimo un anno);
- l’esonero del 50% dei contributi (massimo 4.030 euro annui per 18 mesi) per i lavoratori in Cigs beneficiari dell’assegno di ricollocazione;
- l’esonero contributivo del 100% (massimo 8mila euro annui per 24 mesi) per le trasformazioni di rapporti con percettori dell’Assegno di inclusione.
Le misure più recenti
Ci sono poi misure specifiche introdotte più recentemente, come l’esonero contributivo per le madri di tre o più figli minori previsto dalla legge di Bilancio 2026: è uno sgravio totale fino a 8mila euro annui, che dura 18 mesi in caso di trasformazione di un precedente rapporto a termine.
Inoltre, c’è l’incentivo per assumere donne vittime di violenza (articolo 1, commi 191-193 della legge 213/2023): un esonero contributivo totale fino al diciottesimo mese dalla data dell’assunzione a termine, in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.







