Cassazione

Open Arms, assoluzione Salvini: «Non fu sequestro di persona, possibile far rotta verso altra direzione»

Depositate le motivazioni con le quali la Cassazione ha reso definitiva l'assoluzione dall'accusa di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio

di Patrizia Maciocchi

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“La condotta contestata a Matteo Salvini, ossia l'avere, nella qualità di ministro dell'Interno ed abusando dei propri poteri, privato indebitamente della libertà personale 147 migranti, omettendo senza giustificato motivo di esitare positivamente le richieste di Pos (place of safety) inoltrate al suo Ufficio di gabinetto, così provocandone l'illegittima privazione della libertà personale, costringendoli a rimanere a bordo della nave Open Arms, non può rientrare nella sfera di applicazione del sequestro di persona”. La Corte di Cassazione, ha depositato le motivazioni, contenute in 77 pagine, con le quali il 17 dicembre scorso, ha respinto il ricorso della procura di Palermo e reso definitiva l'assoluzione per il vicepremier Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per la vicenda Open Arms. La condotta contestata a Matteo Salvini, stava, secondo la pubblica accusa, nell'avere, “nella qualità di ministro dell'Interno ed abusando dei propri poteri, privato indebitamente della libertà personale 147 migranti, omettendo senza giustificato motivo di esitare positivamente le richieste di Pos (place of safety) inoltrate al suo Ufficio di gabinetto, così provocandone l'illegittima privazione della libertà personale, costringendoli a rimanere a bordo della nave Open Arms”. Azione che per la Suprema corte non può però rientrare nella sfera di applicazione del sequestro di persona

I giudici della quinta sezione penale, scrivono che ai migranti è “stato impedito l'ingresso nel porto di Lampedusa e lo sbarco, tuttavia a costoro non è stato impedito dall'Autorità italiana, e segnatamente da Salvini - tramite i propri atti nella qualità di Ministro dell'Interno - di far rotta in altra direzione”.

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Le rotte alternative

In particolare, sottolineano i supremi giudici, “è stato indicato dal Regno di Spagna (Stato di bandiera della nave, contattato immediatamente all'atto dei salvataggi) un porto per sbarcare (Il 18 agosto 2019), modificato (nel senso che ne era stato indicato uno più prossimo in quello di Palma di Maiorca) proprio per limitare nel tempo la permanenza a bordo dei migranti (rispetto a quello, più distante, dapprima indicato in Ceuta), in adesione alla richiesta del comandante della nave”. Inoltre “sono stati messi a disposizione altri due natanti, uno immediatamente disponibile della Guardia Costiera italiana, sul quale trasbordare i migranti, in parte immediatamente, e tramite il quale approssimarsi alle coste spagnole scortando la Open Arms, raggiungendo la nave militare spagnola che si sarebbe pure approssimata alla Open Arms; e ciò era conforme a quanto pure richiesto dal comandante della nave che, tuttavia, non ha risposto ai ripetuti inviti dell'Autorità italiana di indicare le dotazioni necessarie a tal fine”. “In altri termini – sottolineano i supremi giudici - quel che non è stato consentito alla nave Open Arms, o meglio a coloro che erano ancora a bordo, è stata una condotta determinata, rappresentata dallo sbarco su suolo italiano, ma non ha avuto luogo, secondo la stessa prospettazione accusatoria, una limitazione della libertà di locomozione”. Infine “la contestazione del delitto di rifiuto di atti di ufficio - scrivono ancora i supremi giudici - ha assunto che la richiesta di Pos avrebbe dovuto essere esitata positivamente, senza ritardo, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, di igiene e sanità. Tuttavia, il ricorso non indica in alcun modo in che termini il rifiuto dell'atto abbia avuto incidenza sull'ordine e sulla sicurezza pubblica, che, rispetto ai poteri e ai doveri delle autorità italiane, non può correlarsi ex se a una nave che batteva bandiera del Regno di Spagna, rispetto a fatti che abbiano rilevanza solo all'interno della comunità che viaggia sulla stessa”.

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I minori non accompagnati

La Suprema corte esclude i reati anche per quanto riguarda le operazioni di sbarco dei minori non accompagnati. I giudici hanno negato che possano essere attribuite a Matteo Salvini azioni “tese ad ostacolare o ritardarne oltremodo lo sbarco”. Già il 16 agosto 2019, e dunque il giorno dopo l'arrivo dei minori sul territorio italiano, il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, articolazione del Viminale, aveva, in coordinamento con il Garante per l'Infanzia, messo in atto le misure di accoglienza e aveva acquisito i nomi degli under 18 non accompagnati per la nomina dei tutori, e organizzato - con i necessari tempi tecnici - lo sbarco, il 17 agosto, di 27 persone da collocare in strutture ad hoc.

PerGiulia Bongiorno che ha difeso Matteo Salvini “La sentenza della Cassazione, in piena aderenza agli atti, ha certificato in modo netto e inequivocabile la correttezza dell'operato dell'allora Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nel caso Open Arms. I migranti, a cui l'Italia ha sempre fornito cure e assistenza, scrive la Cassazione, non sono mai stati privati della libertà personale e la nave avrebbe potuto far rotta in Spagna ove era stato assegnato un posto sicuro di sbarco”.

La posizione della procura generale della Cassazione

La procura generale della Suprema corte aveva chiesto di confermare l'assoluzione decisa dal tribunale di Palermo e di respingere la richiesta fatta dai pubblici ministeri del capoluogo siciliano. L'assoluzione “perché il fatto non sussiste” dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio andava confermata e così è poi stato stabilito anche dai giudici.

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