Pensionati dall’estero, la sostitutiva copre anche i dividendi
Sono inclusi nel regime gli introiti generati oltreconfine da varie fonti
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Il regime agevolato per i pensionati (previsto dall’articolo 24-ter del Tuir) è indubbiamente interessante per la pianificazione patrimoniale delle persone titolari di redditi da pensione di fonte estera e che decidono di trasferire la residenza fiscale nel Mezzogiorno d’Italia. L’agevolazione, riservata a chi ha mantenuto la residenza fiscale all’estero per almeno cinque periodi d’imposta prima del trasferimento, prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 7% su tutti i redditi di qualunque categoria prodotti all’estero, per una durata massima di dieci periodi d’imposta. Il regime garantisce, inoltre, l’esonero dall’obbligo di monitoraggio fiscale (quadro RW) e l’esenzione dalle imposte patrimoniali estere, ossia Ivie (per gli immobili) e Ivafe (per le attività finanziarie).
Nell’ottica di ampliare il ventaglio delle destinazioni territoriali eleggibili, l’articolo 26, comma 1, della legge 34/2026 – la legge annuale sulle Pmi entrata in vigore il 7 aprile scorso – è intervenuto sui requisiti demografici necessari per l’accesso al regime, elevando da 20mila a 30mila abitanti la soglia massima di popolazione per i Comuni presso i quali è possibile trasferire la residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sardegna e Sicilia. Ai fini della soglia rileva il dato ufficiale dell’Istat al 1° gennaio dell’anno antecedente al primo anno di validità dell’opzione. Quindi, per il 2026, rileva il dato al 1° gennaio 2025.
I redditi esteri agevolabili
La sostitutiva del 7% copre i redditi prodotti oltreconfine, che vengono individuati attraverso l’applicazione “a specchio” dei criteri per la territorialità previsti dall’articolo 23 del Tuir: redditi fondiari derivanti da terreni e fabbricati situati all’estero, dividendi corrisposti da società non residenti, plusvalenze da cessione di partecipazioni in società non residenti, eccetera.
Si registra poi un orientamento decisamente estensivo in merito alla definizione di pensione agevolabile. Infatti, non è ostativa al regime agevolato anche la percezione di una pensione erogata dall’Inps, qualora si cumuli a redditi da pensione provenienti dall’estero (si veda, da ultimo, la risposta 471/2022 dell’agenzia delle Entrate). È prevista inoltre la facoltà di non avvalersi dell’imposta sostitutiva in relazione ai redditi prodotti in uno o più Stati esteri, indicandolo in sede di opzione o in dichiarazione dei redditi.
Il portafoglio personale
Anche la riorganizzazione del portafoglio personale, con liquidazione di una società estera, non preclude l’accesso al beneficio. Infatti, l’Agenzia (risposta 292/2025) ha chiarito che l’imposizione forfettaria si estende all’avanzo derivante dalla liquidazione volontaria di società di capitali estere. In base all’articolo 47, comma 7, del Tuir, le somme devolute ai soci in sede di scioglimento della compagine costituiscono reddito di capitale per la quota che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote. Poiché tale utile è corrisposto da un ente non residente, si qualifica come prodotto all’estero, potendo così beneficiare del regime opzionale per i pensionati con un significativo risparmio d’imposta rispetto alla tassazione ordinaria.







