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Ponte Morandi, niente rimborso Iva ad Autostrade per l’Italia

Lo ha deciso la Cgt del Lazio con la sentenza 4809 del 18 luglio scorso a conferma del giudizio di primo grado

PONTE MORANDI  VIADOTTO  GENOVA

2' di lettura

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Nessun rimborso Iva ad Autostrade per l’Italia, titolare della concessione autostradale del tratto A10 (Genova - Savona), tenuta a versare al commissario straordinario di nomina governativa l’importo delle spese per la ricostruzione dell’infrastruttura crollata il 14 agosto 2018, il cosiddetto viadotto Polcevera a Genova, noto come Ponte Morandi. Sono queste le conclusioni cui è giunta la corte di Giustizia tributaria del Lazio con la sentenza 4809 del 18 luglio scorso (presidente Terrinoni, relatore Chiné), a conferma del giudizio di primo grado.

Il Dl 109/2018, la cui legittimità è stata vagliata dalla Corte Costituzionale (sentenza 168/2020), consente infatti di “sospendere” le regole della convenzione fra amministrazione concedente e concessionario, in virtù delle quali sarebbe tale soggetto a dover eseguire gli interventi richiesti, con conseguente maturazione del diritto al rimborso dell’imposta sulle spese dei lavori di ripristino. Nella particolare fattispecie, tuttavia, non si realizza alcuna sostituzione del commissario alla concessionaria, né tale soggetto agisce nell’interesse di quest’ultima e nemmeno è ipotizzabile un’assimilazione del commissario straordinario alla figura del custode, dell’amministratore giudiziario o del commissario di nomina prefettizia.

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La concessionaria è “semplicemente” onerata, in forza di legge, dell’obbligo di versare su apposito conto le somme provvisoriamente determinate dal commissario (salvo conguaglio), restando peraltro «impregiudicato ogni accertamento sulla responsabilità dell’evento e sul titolo» in forza del quale la stessa concessionaria è tenuta a farsi carico dei costi della ricostruzione.

Secondo i giudici, non sussistono neppure i presupposti per un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea per violazione del principio di neutralità dell’imposta.

In aggiunta al fatto (formale) che le fatture degli esecutori dei lavori sono intestate al commissario e non alla concessionaria, difetterebbe infatti anche il presupposto sostanziale dell’operazione, posto che le somme versate dalla società non rappresentano il corrispettivo degli appalti stipulati dal commissario, «bensì attuano una previsione legislativa» speciale che estromette il titolare della concessione autostradale dall’esecuzione dell’opera, rendendolo «totalmente estraneo alle operazioni imponibili Iva».

Proprio la scelta di non adire il giudice comunitario, unitamente all’incertezza, consacrata per via normativa (articolo 1, comma 6, Dl 109/2018), sulle responsabilità della concessionaria e quindi anche sul “titolo” alla base dei versamenti, avrebbe forse potuto essere più meditata. E ciò, perché, sebbene quello in esame rappresenti un caso isolato (e si spera irripetibile), una sospensione ope legis delle regole convenzionali verrebbe a determinare un aggravio imprevedibile dell’onere per eventuali inadempimenti, almeno fino al momento in cui sia stabilito, per fare un’ipotesi, che anche l’importo del tributo costituisce una legittima integrazione del danno da rifondere.

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