Previdenza, al pensionamento scelta tra sei prestazioni per privilegiare durata o flessibilità
Montante maturato fruibile durante il resto della vita o incassato in tempi brevi
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I punti chiave
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Fino a ieri, gli iscritti alla previdenza complementare avevano a disposizioni fondamentalmente due tipologie di prestazioni tra cui scegliere a partire dal momento del pensionamento: l’erogazione del montante maturato in capitale o sotto forma di rendita vitalizia. Ora si aggiungono tre prestazioni con caratteristiche e durate intermedie rispetto alle prime due.
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Capitale
In via generale, l’iscritto può incassare subito, sotto forma di capitale, fino al 50% del montante contributivo che ha maturato. Si può arrivare al 100% se la rendita vitalizia generata convertendo non meno del 70% del capitale maturato, risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale. Ciò può avvenire a fronte di un montante che dipende da diverse variabili, ma che in genere è inferiore a circa 80mila euro. Possono arrivare al 100% anche gli iscritti alla previdenza complementare prima del 29 aprile 1993, a prescindere dall’importo della rendita vitalizia.
Se si incassa in capitale solo una parte del montante, la rimanente può essere fruita sotto forma di rendita vitalizia e, da oggi o dal 31 ottobre, come rendita a durata predefinita, oppure come prelievi, o come erogazione frazionata.
Rendita vitalizia
La rendita può assumere diverse forme e l’iscritto sceglie quella che preferisce al momento del pensionamento. Solitamente nella versione base consiste nell’erogazione di un assegno periodico che viene corrisposto fino al decesso della persona. L’aderente può però anche scegliere (a fronte di importi della rendita annua in genere inferiori rispetto a quella stabilita nella versione di base) caratteristiche aggiuntive, tipo la reversibilità, nel qual caso l’assegno viene riconosciuto anche al superstite indicato, o l’erogazione certa per un predeterminato periodo (in genere 5 o 10 anni) a prescindere dalla sopravvivenza, per poi diventare vitalizia. Oppure una maggiorazione in caso di non autosufficienza o la richiesta della controassicurazione che consente di ricevere il capitale residuo in caso di decesso del pensionato.
Rendita a durata definita
In base alla legge istitutiva, la rendita a durata definita prevede l’erogazione di un assegno periodico corrisposto lungo la durata della vita residua stimata al pensionamento, secondo i dati Istat confermati da Covip. Se si muore prima, il capitale residuo lo incassa la persona eventualmente indicata dal beneficiario. Se si vive più a lungo, da un certo momento l’erogazione si interrompe. Ipotizziamo che a 67 anni la vita residua stimata sia 18 anni. La rendita sarà erogata fino a 85 anni. Tuttavia, la Covip ha stabilito che questa rendita si può chiedere anche per una durata superiore alla vita stimata; nel nostro esempio, magari 25 anni, fino a 92 anni di età.







