Quella saga infinita sull’abuso d’ufficio
La legge Nordio, che nel 2024 ha abrogato il reato è costituzionalmente legittima ma ora c’è un vuoto di tutela
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La Consulta non ha fischiato il fallo di reazione: la legge Nordio, che nel 2024 ha abrogato l’abuso d’ufficio, è costituzionalmente legittima.
Finisce qui la saga iniziata nel 1930, col codice penale vigente? Riavvolgiamo il nastro.
Nel sistema del ’30 l’abuso d’ufficio non aveva la centralità che poi assumerà nei decenni successivi: il palcoscenico dei reati che punivano la mala gestio del potere amministrativo era dominato dalle due figure dell’interesse privato in atti d’ufficio e del peculato per distrazione.
Il quadro cambia nel 1990: il legislatore abolisce quei due reati e affida solo all’abuso d’ufficio il compito di punire il funzionario pubblico che eserciti la propria discrezionalità in modo riprovevole «al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio» o «per arrecare ad altri un danno ingiusto».
La norma ha però maglie troppo larghe: non traccia una linea divisoria fra atti meramente illegittimi (quindi penalmente irrilevanti) e atti illeciti (dunque punibili per abuso d’ufficio). Di qui la situazione d’incertezza: per trasmodare dalla illegittimità amministrativa alla illiceità penale è sufficiente una minima irregolarità del provvedimento? O deve configurarsi almeno un vizio di eccesso di potere? O, ancora, è necessario che l’atto del funzionario sia segnato da una antigiuridicità particolarmente grave? La conseguenza di questo assetto, poco chiaro e non rassicurante, è l’acutizzarsi di un atteggiamento prudenziale – connotato pertanto da inefficienze croniche – nel disbrigo degli affari amministrativi onde non incorrere in responsabilità penali imprevedibili: ecco la burocrazia difensiva e lo sciopero della firma.







