Recupero Ici: parte la dichiarazione web
L’agenzia delle Entrate ha messo a disposizione il servizio curato dal dipartimento del Mef che consente di predisporre e inviare la dichiarazione
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Recupero Ici 2006-2011: l’approvazione della dichiarazione web mette gli enti nella condizione di superare le difficoltà operative sinora incontrate. Dal 28 maggio 2026 scorso, infatti, l’agenzia delle Entrate nella propria area riservata ha messo a disposizione il servizio curato dal Dipartimento del Mef che consente di predisporre e inviare in modalità interattiva la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2006-2011. Una notizia, in apparenza operativa, ma che in realtà ha una valenza doppia.
L’attivazione dell’applicativo non si limita a mettere a disposizione un software di compilazione ma dà di fatto seguito alla proroga di sei mesi del termine originariamente previsto per il 30 marzo scorso, operata con dpcm del 26.03.2026. Un simile intervento si era reso infatti necessario proprio per l’assenza di strumenti che consentissero agli enti interessati di adempiere all’obbligo dichiarativo ai fini della restituzione dell’ICI 2006-11.
Con tale novità diventa, dunque, attuale l’esigenza di ricostruire, a distanza di molti anni, la posizione fiscale degli immobili che avevano fruito dell’esenzione ICI prevista per gli enti non commerciali. Si tratta di un passaggio che richiede di verificare la natura delle attività svolte, le modalità concrete di utilizzo dei beni e l’eventuale rilevanza della disciplina europea sugli aiuti di Stato. E in tal senso, il modello dichiarativo conferma questa impostazione.
L’ente deve indicare i dati del contribuente, del rappresentante firmatario e dell’eventuale intermediario, ma soprattutto deve ricostruire, per ciascuna annualità dal 2006 al 2011, se ricorrano i presupposti per l’applicazione dei limiti de minimis, del de minimis SIEG o di un regime di aiuto autorizzato o esente da notifica. È questo uno dei profili centrali dell’adempimento: il recupero non opera in modo indistinto, ma impone una verifica puntuale del perimetro effettivamente recuperabile. Analogo rilievo assume la distinzione tra immobili totalmente imponibili e immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti.
Per i primi il modello richiede dati catastali, valore, percentuale di possesso, aliquota, riduzioni ed estremi del titolo. Per gli immobili a utilizzo promiscuo, invece, la dichiarazione entra nel merito dell’attività svolta e impone di determinare la quota rilevante attraverso parametri legati alla superficie utilizzata con modalità commerciali, ai soggetti destinatari dell’attività e ai giorni di impiego dell’immobile.







