Reddito di cittadinanza: il requisito di residenza costituisce discriminazione indiretta
Per i giudici è «discriminatorio» il requisito di residenza in Italia di dieci anni per accedere al reddito di cittadinanza
di Anna Mulassano
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Il requisito di residenza in Italia di dieci anni per accedere al “reddito di cittadinanza” è discriminatorio, seppur indirettamente, nei confronti dei beneficiari di protezione internazionale. A stabilirlo è la Corte di giustizia dell’Unione europea, nella sentenza C-747/22 che vede soccombere l’Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps). KH, beneficiario di protezione sussidiaria residente dal 2011 nella Penisola, aveva fatto domanda e ottenuto il beneficio. Condizione necessaria per ottenere la prestazione è la residenza da almeno dieci anni su suolo italiano, gli ultimi due dei quali in modo continuativo. Dopo aver constato la mancanza del requisito, l’Inps aveva così interrotto i versamenti e richiesto il rimborso di quanto percepito.
Secondo il ricorrente, che ha contestato la decisione davanti al Tribunale di Bergamo, la precondizione di residenza configura una discriminazione indiretta: è infatti soddisfatto più facilmente dai cittadini italiani. E infatti il giudice di rinvio sottolinea che, nel periodo compreso tra il 2010 e il 2020, solo lo 0,48 per cento dei cittadini italiani non ha risieduto in Italia contro il 56 per cento riscontrabile tra chi beneficia della protezione internazionale. Secondo l’Inps, però, la misura non ha lo scopo di coprire un bisogno primario, ma fa parte delle politiche occupazionali e di integrazione: per questo richiedere un legame con il territorio italiano sarebbe stato consentito.
Interpellata dal giudice di Bergamo, la Corte di giustizia Ue rileva innanzitutto che il “reddito di cittadinanza” è una misura soggetta al principio di uguaglianza tra beneficiari di protezione internazionale e cittadini: si tratta infatti al tempo stesso di una misura di accesso all’occupazione e di una prestazione sociale essenziale espletata sotto la forma del reddito minimo. Il diritto dell’Unione europea, per entrambe le sovvenzioni, riconosce ai beneficiari di protezione internazionale la parità di trattamento rispetto ai cittadini. È quindi proibito agli Stati membri prevedere ulteriori requisiti o limitazioni, come i dieci anni di residenza, per la loro fruizione.
Inoltre, come sostenuto dal ricorrente e argomentato dal Tribunale bergamasco, il requisito di residenza – nonostante la sua applicazione sia simmetrica per cittadini italiani e beneficiari di protezione internazionale – colpisce soprattutto le persone straniere e configura quindi una discriminazione indiretta. Legare a doppio filo la possibilità di ricevere un sussidio con una lunga permanenza in Italia confligge poi con l’obiettivo perseguito dall’Unione, cioè garantire un livello minimo di prestazioni. Un’esigenza inconciliabile con lo status non permanente dei beneficiari di protezione internazionale. Da ultimo, a nulla vale l’argomentazione del governo secondo cui concedere il “reddito di cittadinanza” comporti un onere amministrativo ed economico in virtù di cui giustificare l’esclusione di chi non abbia risieduto in Italia per dieci anni. Secondo la Corte, infatti, concedere una prestazione sociale presenta i medesimi costi a prescindere dal fatto che chi la riceve sia cittadino o beneficiario di protezione internazionale. In ogni caso, si legge nella sentenza della Corte, la Repubblica italiana non ha mai chiaramente espresso l’intenzione di avvalersi della deroga al principio della parità di trattamento.







