Riforma dell’Ordinamento Forense: snellire l’accesso, intervenire sulle specializzazioni
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Nell’ambito dell’eventuale riforma dell’ordinamento Forense recentemente approvata dal Consiglio dei Ministri è auspicabile che vengano presi in esame principalmente due elementi: l’accesso alla professione e la formazione in ambito di specializzazione dell’avvocato. Quella che è certamente una delle beffe maggiori e rappresenta un’iniquità è costituita proprio dall’accesso alla professione i cui criteri in Italia sono stati da sempre assolutamente errati perché basati su incongruenze logiche e fattuali. I nostri ragazzi dopo cinque anni di corso di laurea in Giurisprudenza ricevono dall’Università quella che dovrebbe essere la “patente” teorica, dopodiché giustamente si devono fare diciotto mesi di pratica forense, una serie impressionante di corsi abilitativi, per poi poter dare l’esame di stato (si noti bene è un esame di stato e non un concorso come per la Magistratura o il Notariato). In sostanza effettuato il biennio di pratica una volta all’anno si può dare l’esame il cui scritto è solamente a dicembre e gli orali mediamente iniziano in maggio. Ciò vuol dire che nella migliore delle ipotesi tra Università, pratica ed esame di stato un giovane se è particolarmente bravo e fortunato diventa avvocato tra i 28 e i 30 anni. L’esame ha una natura assolutamente teorica anche se dovrebbe essere esclusivamente pratica, visto che l’attestato teorico lo deve dare giustamente solo l’Università i cui docenti hanno ovviamente tutte le più opportune competenze nelle materie da loro insegnate. Nel caso in cui un malcapitato superi lo scritto ma non l’orale dovrà ripetere non solo l’orale ma, non si capisce per quale principio logico, anche lo scritto. Ogni fase dell’esame non passato può comportare quindi oltre un anno di ritardo rispetto all’avvio della professione. Se andiamo a guardare negli altri Paesi e partendo dagli improponibili criteri degli USA, che certamente sono un mondo a se stante e onestamente fuori da ogni logica di reale preparazione giuridica, si diventa avvocati mediamente a 22 anni e, incredibile a dirsi, senza aver neanche fatto una vera e propria facoltà di Giurisprudenza. Restando quindi più aderenti ad una cultura a noi più vicina e analizzando ciò che accade in Europa, si può notare che, mediamente, si diventa avvocati cinque anni prima che in Italia. L’età media infatti nel resto d’Europa, crolla ai 25 anni d’età. Sono stupidi gli italiani o semplicemente c’è un sistema farraginoso, anacronistico e antidiluviano che penalizza in modo assurdo i nostri giovani. Andando ad analizzare con attenzione l’iter degli altri Paesi europei si evidenzia che in tante nazioni le lauree in giurisprudenza (spesso di durata di 4 anni) sono immediatamente abilitanti, in altri paesi come il Regno Unito non è richiesta una laurea specifica ma semplicemente il superamento di un esame abilitante. In altri Paesi come per esempio Spagna e Romania, l’esame di abilitazione è sostituito da un master o un test a crocette. Peraltro la suprema beffa e la più evidente discriminazione per i giovani italiani è che in base al diritto cosiddetto “diritto di stabilimento” qualsiasi professionista con nazionalità europea può svolgere liberamente la professione in uno dei 26 paesi UE con la conseguenza che, gli abilitati venticinquenni europei possono entrare nel mondo forense italiano e, legittimamente, esercitare la professione con cinque anni di vantaggio rispetto ai nostri ragazzi. Anche in Italia nelle altre professioni si è intervenuti per rendere “umani” gli esami di Stato ed inoltre per tutte le varie categorie come i commercialisti, gli ingegneri, etc. le sessioni relative agli esami di Stato sono due all’anno con la conseguente limitazione del danno temporale al candidato che non lo dovesse passare. Addirittura per una professione delicatissima come quella del medico l’esame di abilitazione è stato, di fatto, giustamente abolito in quanto, da qualche anno, coerentemente con il principio sopra evidenziato a proposito della “patente teorica” i laureati in Medicina in possesso giudizio di idoneità del tirocinio pratico valutativo sono da “ritenersi abilitati alla professione” così come a suo tempo precisato dal Ministero dell’Università in una circolare con i chiarimenti e il percorso di attuazione della norma inserita nel Dl 18/20 che ha di fatto concretamente abolito l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione medica. In sostanza quindi il medico (che peraltro non ha tre gradi di giudizio per rimediare ad un eventuale errore come l’avvocato che ha tre gradi di giudizio) è abilitato con l’attestato dell’Università mentre il praticante avvocato deve operare il tortuoso e lunghissimo iter sopra evidenziato. Anche se ci sarebbero tantissime altre considerazioni da fare circa l’opportunità di un esame di Stato per avvocati strutturato in modo così “inverosimile” non posso non evidenziare che in un mondo laddove la professione di avvocato richiede sempre più un tasso di elevata specializzazione per materia l’esame in oggetto prevede con certezza come materia sia il diritto civile che il diritto penale con la conseguenza che il candidato che ha giustamente compiuto la pratica in una determinata materia gli viene poi proposto un esame da “generalista” il che è veramente un controsenso semplicemente assurdo. L’altro elemento che auspico venga preso seriamente in esame dalla riforma è proprio quello della specializzazione nelle varie materie. A tale proposito mi limito ad evidenziare che secondo un progetto di ricerca commissionato a suo tempo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, le leggi in Italia sarebbero in tutto tra le 150 e le 170 mila. E’ quindi facilmente comprensibile che per quanto un singolo avvocato sia bravo e preparatissimo non è umanamente possibile che possa districarsi in modo ottimale tra tutte queste leggi e le numerose materie che attengono alla vita quotidiana delle persone e delle imprese. Con questo non voglio dire che vadano fatti albi professionali separati tra gli avvocati che trattano il civile, il penale o l’amministrativo ma almeno che il cliente possa sapere a chi si affida e che sia evidente a quest’ultimo quale sia la reale specializzazione del proprio legale. E’ infatti circostanza quotidiana che, professionalmente, capiti di incontrare come controparti avvocati che nel proprio sito si dichiarano esperti magari in diritto condominiale e che invece tu lo abbia come controparte in materia societaria o penale.
*Presidente dell’Associazione Italiana Avvocati d’Impresa e fondatore dello Studio Martinez&Novebaci.







