Nelle province sperimentali

Riforma disabilità: in calo (-13%) le domande di invalidità previdenziale nelle province sperimentali

L’Osservatorio Previdenza Cgil analizza l’impatto della riforma della disabilità evidenziando il diverso andamento rispetto alle aree non coinvolte dalla sperimentazione dove le domande invece crescono dell’1%

di Giorgio Pogliotti

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Nelle province coinvolte nella prima fase della sperimentazione delle nuove procedure introdotte dalla riforma della disabilità si registra un forte calo delle domande previdenziali di invalidità e inabilità, che scendono del 13,1%, a fronte di un lieve incremento dell’1% nelle province non coinvolte.

È quanto emerge dall’analisi dell’Osservatorio Previdenza della Cgil nazionale condotta da Ezio Cigna sugli effetti della riforma della disabilità introdotta dal decreto legislativo n. 62/2024 sulle prestazioni previdenziali.

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La differenza tra invalidità e inabilità previdenziale

Prima di passare ai dati dell’Osservatorio, occorre distinguere invalidità civile e invalidità previdenziale. L’invalidità civile costituisce una tutela di natura assistenziale fondata sull’accertamento sanitario di una riduzione della capacità lavorativa, per i soggetti non in età lavorativa, di difficoltà persistenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’età. La valutazione dopo la riforma si basa sul modello bio-psicosociale integrando le tabelle mediche tradizionali con la valutazione del funzionamento e dell’autonomia nella vita quotidiana. Le prestazioni non richiedono requisiti contributivi e sono finanziate attraverso la fiscalità generale.

L’invalidità previdenziale, invece, ha natura assicurativa, essendo collegata all’attività lavorativa e alla contribuzione versata all’assicurazione IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti). Nel 2024 le prestazioni previdenziali di invalidità vigenti sono state 841.275, riferite a lavoratori dipendenti privati, dipendenti pubblici, autonomi, parasubordinati e altre gestioni. Le principali prestazioni previdenziali del settore privato sono: l’assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità previdenziale.

L’assegno ordinario di invalidità tutela il lavoratore con capacità lavorativa ridotta in modo permanente a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale (non è richiesta l’assoluta impossibilità di lavorare, ma una riduzione significativa e stabile della capacità lavorativa). L’importo è calcolato in base all’anzianità contributiva del richiedente. La prestazione che può accompagnare situazioni di fragilità sanitaria ancora compatibili, almeno in parte, con la permanenza nel lavoro.

Mentre la pensione di inabilità previdenziale riguarda il lavoratore che si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. È una prestazione più selettiva, collegata a una condizione sanitaria molto più grave e incompatibile con la prosecuzione dell’attività lavorativa. L’importo è calcolato in base all’anzianità contributiva del richiedente più un “bonus contributivo” (secondo le regole previste da ogni singolo fondo).

La differenza è sostanziale: l’invalidità civile valuta la condizione di salute della persona nel suo contesto di vita quotidiana e non è correlata con l’attività lavorativa in corso o pregressa, mentre l’invalidità previdenziale guarda alla capacità lavorativa residua del soggetto assicurato e ai contributi versati. «Per questo motivo, ogni ostacolo procedurale, sanitario o amministrativo che rallenti o riduca l’accesso alle prestazioni previdenziali non produce un semplice disagio organizzativo, ma incide su un diritto maturato attraverso il lavoro», spiega Cigna.

Le novità introdotte dalla riforma della disabilità

La riforma della disabilità deriva dalla legge delega n. 227/2021 ed è stata attuata dal decreto legislativo n. 62/2024 che ha modificato la disciplina della definizione e dell’accertamento della condizione di disabilità, introducendo il principio della valutazione di base e della valutazione multidimensionale. Il nuovo modello guarda alla persona con disabilità non solo in termini sanitari, ma anche in relazione alle barriere che ostacolano la piena partecipazione nei contesti di vita. La valutazione serve all’accertamento di più condizioni: invalidità civile, cecità, sordità, sordocecità, disabilità in età evolutiva, collocamento mirato, assistenza protesica e sanitaria, elementi utili alla definizione della non autosufficienza e della disabilità gravissima.

Dal 1° gennaio 2025 la sperimentazione del nuovo sistema ha coinvolto nove province. Poi dal 30 settembre 2025 la sperimentazione è stata estesa ad altre 11 province e infine dal 1° marzo 2026, con il decreto-legge n. 19/2026, ad ulteriori 40 province. La durata della sperimentazione, inizialmente prevista in dodici mesi, è stata estesa a ventiquattro mesi, con entrata a regime della nuova disciplina su tutto il territorio nazionale dal 1° gennaio 2027.

Fino al 31 dicembre 2026 si continuano ad applicare le regole previgenti nelle province non interessate dalla sperimentazione. Nel sistema previgente, al certificato medico iniziale deve essere legata una domanda amministrativa, che può essere presentata anche tramite Patronato; nel sistema sperimentale il certificato introduttivo compilato dal medico assume anche valore di domanda; in entrambi i casi per ottenere prestazioni di carattere economico devono comunque essere trasmessi dal richiedente i suoi dati socio-economici.

Secondo il documento del Civ dell’Inps nel 2024 le domande presentate tramite Patronati rappresentavano l’85,3% del totale e nel 2025 sono l’80%. La flessione viene collegata ai cambiamenti introdotti dal d.lgs. n. 62/2024 nelle province sperimentali, dove i Patronati sono stati estromessi dalla fase iniziale della richiesta di accertamento sanitario, ma sono comunque riconosciuti dall’INPS per il ruolo nell’espletamento dell’attività amministrativa necessaria per l’erogazione delle prestazioni (88.35% dei dati socioeconomici sono trasmessi tramite un patronato – dato Inps marzo 2026).

«La riduzione del ruolo dei Patronati - spiega Cigna - può quindi avere prodotto un effetto di freno proprio sulle domande previdenziali di invalidità e inabilità, perché queste prestazioni richiedono una valutazione più complessa rispetto alla sola domanda di invalidità civile».

Le prestazioni previdenziali liquidate: l’effetto delle nuove procedure

Nel 2024 le prestazioni previdenziali di invalidità/inabilità vigenti sono state 841.275, in riduzione rispetto alle 863.241 del 2023. Il dato comprende Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dipendenti pubblici, lavoratori autonomi, parasubordinati e altre gestioni. Il totale delle pensioni IVS di invalidità/inabilità liquidate passa da 65.360 nel 2023 a 73.042 nel 2024. Il documento segnala quindi che, a livello generale, le liquidazioni previdenziali di questi trattamenti pensionistici aumentano nel biennio considerato anche in virtù del fatto che negli ultimi anni il requisito per accedere ad un trattamento pensionistico anticipato è stato progressivamente elevato.

Nelle nove province interessate dalla prima fase di sperimentazione, tra il 2024 e il 2025, emerge un forte calo: le domande accolte passano da 7.786 a 6.846, con una diminuzione del 12,1%; le respinte scendono da 11.255 a 9.444 (-16,1%); le pratiche definite passano da 20.867 a 18.185 (-12,9%); mentre le domande pervenute diminuiscono da 20.578 a 17.881, con una flessione del 13,1%,

 Nelle province non coinvolte nella sperimentazione, invece, le variazioni risultano decisamente più contenute: le accolte diminuiscono del 2,8%, le respinte del 5,5% e le definite dell’1,9%, mentre le domande pervenute registrano un incremento dell’1%. Anche il dato nazionale conferma questa tendenza, mostrando riduzioni molto inferiori rispetto a quelle registrate nelle province sperimentali: le accolte diminuiscono del 3,8%, le respinte del 6,6%, le definite del 3% e le pervenute dello 0,5%.

«Nelle province coinvolte nella sperimentazione - spiega l’autore del rapporto - non si registra soltanto una diminuzione delle domande accolte, ma una contrazione generalizzata dell’intero flusso amministrativo: diminuiscono le domande presentate, le pratiche definite e gli esiti complessivi. Si tratta di un andamento molto diverso rispetto a quello osservato nel resto del Paese e che sembra evidenziare un impatto concreto della nuova organizzazione procedurale introdotta dalla riforma che sta producendo un effetto di ‘raffreddamento’ dell’accesso alle tutele previdenziali».

La proiezione su scala nazionale: 25mila lavoratori fragili a rischio di penalizzazione

L’Osservatorio Previdenza ha inoltre sviluppato una simulazione prudenziale sugli effetti che il nuovo modello potrebbe produrre una volta esteso all’intero territorio dal 1° gennaio 2027. Applicando a livello nazionale il calo del 13,1% avuto nelle province sperimentali, il sistema potrebbe registrare una riduzione potenziale di circa 25.447 domande annue di invalidità e inabilità previdenziale rispetto alle attuali 194.251 domande presentate ogni anno.

 «Parliamo quindi di oltre 25 mila lavoratrici e lavoratori in condizioni di fragilità gravi, progressive o invalidanti, che pur avendo diritto all’assegno ordinario di invalidità o alla pensione di inabilità previdenziale, rischierebbero di non accedere correttamente alla tutela. Un elemento particolarmente grave – sottolinea la Cgil – perché non si tratta di prestazioni assistenziali generiche, ma di diritti previdenziali fondati sulla contribuzione versata nel corso della vita lavorativa».

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