Riforma disabilità: in calo (-13%) le domande di invalidità previdenziale nelle province sperimentali
L’Osservatorio Previdenza Cgil analizza l’impatto della riforma della disabilità evidenziando il diverso andamento rispetto alle aree non coinvolte dalla sperimentazione dove le domande invece crescono dell’1%
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I punti chiave
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Nelle province coinvolte nella prima fase della sperimentazione delle nuove procedure introdotte dalla riforma della disabilità si registra un forte calo delle domande previdenziali di invalidità e inabilità, che scendono del 13,1%, a fronte di un lieve incremento dell’1% nelle province non coinvolte.
È quanto emerge dall’analisi dell’Osservatorio Previdenza della Cgil nazionale condotta da Ezio Cigna sugli effetti della riforma della disabilità introdotta dal decreto legislativo n. 62/2024 sulle prestazioni previdenziali.
La differenza tra invalidità e inabilità previdenziale
Prima di passare ai dati dell’Osservatorio, occorre distinguere invalidità civile e invalidità previdenziale. L’invalidità civile costituisce una tutela di natura assistenziale fondata sull’accertamento sanitario di una riduzione della capacità lavorativa, per i soggetti non in età lavorativa, di difficoltà persistenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’età. La valutazione dopo la riforma si basa sul modello bio-psicosociale integrando le tabelle mediche tradizionali con la valutazione del funzionamento e dell’autonomia nella vita quotidiana. Le prestazioni non richiedono requisiti contributivi e sono finanziate attraverso la fiscalità generale.
L’invalidità previdenziale, invece, ha natura assicurativa, essendo collegata all’attività lavorativa e alla contribuzione versata all’assicurazione IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti). Nel 2024 le prestazioni previdenziali di invalidità vigenti sono state 841.275, riferite a lavoratori dipendenti privati, dipendenti pubblici, autonomi, parasubordinati e altre gestioni. Le principali prestazioni previdenziali del settore privato sono: l’assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità previdenziale.
L’assegno ordinario di invalidità tutela il lavoratore con capacità lavorativa ridotta in modo permanente a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale (non è richiesta l’assoluta impossibilità di lavorare, ma una riduzione significativa e stabile della capacità lavorativa). L’importo è calcolato in base all’anzianità contributiva del richiedente. La prestazione che può accompagnare situazioni di fragilità sanitaria ancora compatibili, almeno in parte, con la permanenza nel lavoro.








