Norme

Rigenerazione urbana, perché serve una legge per le città

Norme urbanistiche vecchie di oltre ottant’anni. I piani regolatori in deroga nel rapporto coi privati in scacco delle sentenze

di Anna Migliorati

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I punti chiave

  • · Dal consumo di suolo al riutilizzo le nuove esigenze
  • · La frammentazione legislativa moltiplica le sentenze dei tribunali
  • · Il rapporto pubblico-privato da regolamentare

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(Il Sole 24 Ore Radiocor) - In principio fu il "Salva-Milano", ma sono più d’una le amministrazioni alle prese con deroghe e cavilli quando si tratta di ridisegnare il tessuto urbano. Dove non interviene la legge, infatti, intervengono le sentenze. E dove non ci sono norme adatte si lascia spazio all’ambiguità. La legge urbanistica italiana, d’altra parte, è del 1942. Prima della guerra e pensata per un contesto di espansione urbana di un Paese ancora prevalentemente agricolo. Oggi, dopo quasi 85 anni, siamo un Paese che invecchia e con un patrimonio edilizio che più che espandere spesso andrebbe riutilizzato e ripensato per nuove esigenze. Con la necessità di risparmiare suolo.

Ecco perché, e non solo dai sindaci, si moltiplicano le voci che chiedono una legge che regolamenti e definisca il concetto di “rigenerazione urbana”. Un tema che rilancia anche Miriam Allena, docente di Diritto amministrativo e ambientale e direttrice del Corso di laurea in Transformative Sustainability (LM TS) dell’Università Bocconi: «Il legislatore nazionale si è limitato ad adottare singole norme puntuali relative a profili specifici del riuso e del recupero dell'esistente e, quindi, incentrate su una scala edilizia, non urbana – dice -. Il contenuto concreto delle politiche di rigenerazione è stato così rimesso, in larga misura, alla legislazione regionale e alla pianificazione comunale».

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Ora, approvato il decreto-legge sul Piano Casa, potrebbe tornare sul tavolo un Piano Città. Norme in tal senso hanno iniziato più volte il loro iter finendo su binari morti, una legge è all’esame da mesi in Commissione Ambiente, e la necessità di una norma sembra ormai più che un’opzione una necessità. «Da una parte, manca anzitutto una definizione unitaria di rigenerazione urbana e di consumo di suolo; dall'altra, anche laddove si è intervenuti, c’è stata una sostanziale riduzione della rigenerazione urbana a interventi di recupero e di riqualificazione edilizia. Magari anche utile, ma non sufficiente», spiega ancora Allena. Come dire: una città non è solo un insieme di edifici.

Fino ad ora quando si è intervenuti lo si è fatto solo con norme puntuali e specifiche, leggi regionali o delibere comunali. Con l’effetto di una frammentazione oltre che, spesso, confusione. «In genere prevedendo semplificazioni procedimentali e vantaggi come: riconoscimenti di diritti edificatori premiali, deroghe ai limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati, deroghe alle destinazioni d'uso ammissibili, lasciando in ombra obiettivi di rigenerazione sociale, economica e ambientale in senso ampio», prosegue la docente della Bocconi.

Un caos nel quale ci hanno pensato le sentenze a mettere paletti: giudici amministrativi, Cassazione e finanche la Corte costituzionale «hanno ribadito più volte che le deroghe alla disciplina ordinaria e alle previsioni urbanistiche di piano in funzione incentivante di interventi di rigenerazione devono essere ponderate con attenzione».

Anche lo scorso anno la Corte costituzionale (sentenza n. 51/2025) ha dichiarato incostituzionale una disposizione della regione Lazio in materia di rigenerazione urbana e recupero edilizio che consentiva in via transitoria interventi di trasformazione edilizia con mutamento di destinazione d’uso in deroga alle previsioni del piano urbanistico comunale e senza una previa valutazione del consiglio comunale. La Corte ha ritenuto che comportasse il rischio di un aumento incontrollato del carico urbanistico, andando in senso opposto rispetto alla legge regionale. Un altro tema sul quale la giurisprudenza è intervenuta più volte è quello dell’abuso della monetizzazione degli standard come strumento di elusione degli obblighi di dotazione della città pubblica, con il rischio di compromettere la dimensione sociale della rigenerazione urbana.

Una confusione legislativa che diventa ancor più evidente quando l’interlocutore dei sindaci diventano i privati. D’altra parte, inutile nascondere che «il ruolo dei privati è sempre più essenziale per realizzare la riqualificazione e la rigenerazione delle città - dice ancora Miriam Allena -. E’, però, necessario che le condizioni minime della trasformazione urbanistica attuata con il concorso dei privati siano già definite, trasparentemente, nelle scelte di piano. Detto altrimenti, è essenziale cominciare a ragionare dettando da subito le coordinate fondamentali e non in deroga alla pianificazione generale. Ciò consentirebbe di recuperare la centralità della scelta pubblica, bilanciando in modo equilibrato la tutela del suolo, le esigenze sociali e anche l'interesse imprenditoriale privato che, pure, non può mancare se si vuole il contributo dei privati ai progetti di rigenerazione».

«Viceversa, in un contesto di negoziazioni con i privati che si svolgono al di fuori e in deroga alle previsioni di piano, come avviene frequentemente, perché i Comuni hanno finito, sempre più spesso, per effettuare interventi di rigenerazione urbana al di fuori del piano – prosegue -, il rischio è il passaggio a una contrattualizzazione delle scelte urbanistiche, ove l'interesse dei privati non viene adeguatamente ponderato con i vantaggi per la città pubblica. Ovviamente, procedimenti partecipati e trasparenti richiedono più tempo e grande competenza delle amministrazioni pubbliche: sia per la compatibilità dei tempi delle decisioni pubbliche con le esigenze del mercato, sia per garantire che l'interlocutore pubblico sia attrezzato a dialogare su un piano di parità, con gli operatori privati, evitando di esserne "catturato"».

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