Riparazione dei beni, cosa cambia con il recepimento della direttiva Ue
Tutto pronto per l’integrazione delle norme europee nel Codice del consumo italiano entro il 31 luglio. Previsti nuovi obblighi per i fabbricanti e garanzie più ampie
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È tutto pronto per il recepimento della direttiva Ue 2024/1799, provvedimento che promuove la riparazione dei beni di consumo con lo scopo di ridurre lo smaltimento prematuro degli oggetti funzionanti o riparabili e di educare i consumatori a un utilizzo più prolungato, in linea con gli obiettivi della transizione green e del consumo sostenibile. Garantendo al pubblico un elevato livello di tutela, migliorando il funzionamento del mercato interno e assicurando una maggiore circolarità dell’economia.
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Nel Consiglio dei ministri dello scorso 2 luglio, infatti, tra i decreti attuativi presi in esame c’era anche lo schema di Dlgs relativo alla direttiva - che modifica il regolamento Ue 2017/2394 e le direttive 2019/771 e 2020/1828 - e che verrà recepita inserendo nel Codice del consumo un titolo ad hoc con nuovi obblighi e indicazioni normative per i cittadini italiani. Nello specifico, per facilitare l’erogazione di servizi a livello transfrontaliero e la concorrenza tra i riparatori, l’atto stabilisce regole univoche che promuovono la rimessa a nuovo dei beni acquistati dagli utenti nel perimetro e al di fuori della garanzia legale prevista dalla direttiva Ue 2019/1771. Non solo: per limitare lo smaltimento prematuro (con conseguente calo dei rifiuti e delle emissioni, minore domanda di risorse per la fabbricazione e la vendita di nuovi articoli) e abituare il pubblico al riuso, si propone di implementare le prescrizioni legislative legate alla riparazione, consentendo di richiedere il servizio a prezzi più accessibili.
Tra le novità più interessanti spiccano, sicuramente, la creazione di una piattaforma online a livello europeo, utile a mettere in contatto consumatori e riparatori; l’introduzione di un modulo Ue di informazioni sulla riparazione; l’obbligo di riparazione in capo ai fabbricanti di beni per i quali siano previste specifiche di riparabilità a livello normativo unionale e, infine, un prolungamento della garanzia legale di altri dodici mesi nel caso in cui l’utente abbia deciso di sistemare l’articolo difettoso nel range di validità della garanzia.
Gli Stati membri dovranno adottare le disposizioni entro il prossimo 31 luglio, conformandosi così regolarmente a quanto previsto dalla direttiva e integrando le nuove norme negli impianti già in vigore. Ma proviamo a riavvolgere il nastro e a capire meglio di cosa si tratta.
I beni coinvolti
Le disposizioni inserite nel nuovo titolo (inserito nella parte IV del Codice del consumo, dedicata ai temi della sicurezza e della qualità) si applicheranno alla riparazione dei beni acquistati dai consumatori in caso di difetti che si verificano o si manifestano al di fuori della responsabilità del venditore. I beni a cui il testo normativo si riferisce sono, sostanzialmente «beni mobili materiali, a eccezione di acqua, gas ed energia elettrica» e «beni mobili materiali che incorporano o che sono interconnessi con un contenuto o un servizio digitale», elemento senza il quale non sono in grado di funzionare a dovere. Nel ventaglio, evidentemente, non sono inclusi tutti gli articoli indiscriminatamente: l’obbligo di riparazione, infatti, fa riferimento solo a quelli per i quali - negli atti giuridici Ue - sono previste apposite specifiche di riparabilità.







