Corte d’appello Bari

Risarcisce il condominio l’amministratore che non si attiva contro i morosi

La legge gli impone un dovere di riscossione, dandogli strumenti concreti da applicare per il recupero delle somme

di Annarita D'Ambrosio

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Rischia di pagare di tasca sua l’amministratore inerte verso i morosi. Sono le conclusioni cui è giunta la Corte d’appello di Bari nella sentenza 606/2026 depositata il 5 maggio scorso.

Le attribuzioni dell’amministratore

A rivolgersi ai giudici un condominio che portava in giudizio l’amministratore uscente, contestandogli ammanchi di cassa comprovati e inerzia nel recupero dei crediti condominiali. L’attività di riscossione dei contributi rientra fra le attribuzioni ordinarie dell’amministratore, ex articolo 1130 del Codice civile, che, al punto 3, include il dovere di «riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni». La mancata azione per il recupero dei crediti condominiali costituisce una grave irregolarità di gestione e chi la compie può essere revocato.

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Secondo il precedente articolo 1129, nono comma, del Codice civile, l’amministratore, salvo espressa dispensa da parte dell’assemblea, «è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso». Questo obbligo sorge automaticamente e non necessita di una preventiva autorizzazione assembleare. L’inerzia espone il professionista, sempre in virtù delle previsioni dell’articolo 1129, a una responsabilità contrattuale per i danni causati al condominio, che può agire, come nel caso in esame, per il risarcimento.

La contumacia e la sua valutazione da parte dei giudici

Interessante anche la valutazione che viene fatta in relazione alla mancata costituzione in giudizio in primo grado e l’assenza di prova della destinazione delle somme incassate. I numeri aiutano a capire: per il biennio 2016-2017 emergevano incassi in contanti pari ad oltre 117mila euro, a fronte di spese documentate per poco meno di 80mila euro. Il professionista non era stato in grado di produrre i giustificativi idonei a dimostrare l’impiego dei restanti 37mila euro versati dal condominio.

La prova dell’inerzia

Va detto che la documentazione relativa alla gestione era stata consegnata dall’amministratore uscente al suo successore. Dagli atti emergeva l’inerzia del professionista che non aveva dimostrato nè la destinazione delle somme incassate, né le iniziative messe in campo contro i morosi. È diritto dei condomini la richiesta di ottenere copia dei decreti ingiuntivi emessi per il recupero dei crediti condominiali.

Oltre all’articolo 1130 del Codice già citato che, al numero 3, pone tra i compiti essenziali dell’amministratore quello di riscuotere i contributi condominiali, anche l’articolo 63 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile impone un dovere di riscossione. In caso di mora nel pagamento dei contributi - precisa la normativa - che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può altresì sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.

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