Dopo la sentenza di Cassazione

Ritardi Ryanair in Italia: sui rimborsi decidono davvero i giudici irlandesi?

Cosa cambia dopo la vittoria di Ryanair in Cassazione? Sui rimborsi per ritardi e cancellazioni in Italia deciderà sempre un tribunale irlandese?

di Enrico Marro

2' di lettura

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Rischia di trasformarsi in una vera e propria tempesta sui cieli italiani.

La sentenza 8802/2025 della Cassazione a sezioni unite, depositata il 3 aprile scorso, è stata fin troppo chiara: in caso di richiesta di rimborso per il ritardo nei voli, vale la clausola di Ryanair che assegna le cause al giudice irlandese.

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Una deroga alle regole sulla giurisdizione possibile se il passeggero, acquistando il biglietto online, spunta la casella con il sistema del point and click.

La pronuncia della Cassazione

In quell’occasione la Suprema Corte aveva bocciato la richiesta dei viaggiatori di applicare la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, ratificata in Italia nel 2004, che non ammette deroghe ai criteri di giurisdizione (purtroppo riguarda solo il trasporto internazionale e non i voli interni senza scali in altri Stati membri).

Inoltre la Convenzione si applica solo alle domande di danno supplementare e non alle richieste di compensazione.

Nemmeno il Regolamento 1215/2012 aiuta: introduce una norma speciale in caso di contratti conclusi dai consumatori, in favore di questi ultimi per quanto riguarda la competenza, però vale solo per i contratti di trasporto che prevedono prestazioni combinate con l’alloggio.

Le ricadute pratiche

Ma quali sono allora le ricadute pratiche della sentenza di Cassazione sui viaggiatori italiani che volano con Ryanair? D’ora in poi sarà più difficile, se non impossibile, far valere i propri diritti davanti a un giudice italiano?

E per ottenere un rimborso negato da Ryanair sarà necessario affidarsi a un avvocato irlandese, con l’aggravio di costi che tutto ciò comporta?

La clausola abusiva

La realtà, per fortuna, è più sfumata. La portata dirompente della sentenza 8802/2025 va interpretata.

«A un’attenta lettura delle motivazioni, infatti, si può rilevare come sia probabile che nel giudizio non sia stata eccepita l’abusività con cui Ryanair impone l’accettazione della clausola di esclusività della giurisdizione irlandese al momento dell’acquisto del biglietto - spiega Andrea Giordano, avvocato esperto di diritto dei trasporti e co-fondatore di RimborsamiTu - : tale clausola è stata da sempre ritenuta pacificamente abusiva, in quanto non negoziabile e priva di un consenso espresso separato rispetto alla generica accettazione dei Termini e Condizioni».

È quindi ragionevole che la portata di questa sentenza vada ridimensionata in ragione dell’abbondante giurisprudenza che si è sempre espressa positivamente sul carattere abusivo di tale clausola, continua Giordano.

«Inoltre la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, le cui pronunce ricoprono un grado gerarchicamente superiore a quelle delle corti nazionali, nella causa C-519/19 ha dichiarato l’abusività di simili clausole inserite in contratti tra aziende e consumatori senza essere state oggetto di negoziato individuale e che attribuiscano una competenza esclusiva al giudice nel cui foro si trova la sede della società - sottolinea Giordano - poiché determinano, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto».

Tale rilievo consente di guardare con ottimismo ai diritti dei passeggeri, conclude l’avvocato, lasciando ritenere che, una volta richiamata la giurisprudenza costante sull’abusività della clausola, «i giudici vorranno tenere nella corretta considerazione la sentenza della Cassazione, continuando a far sì che i consumatori italiani possano far valere i loro diritti in Italia».

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