Sanzioni contro la Russia, le misure restrittive possono colpire anche il trust
Per la Corte Ue possibile il congelamento dei beni nel quadro delle misure adottate dopo l’invasione dell’Ucraina
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Le misure restrittive adottate dalla Ue contro la Russia per l’aggressione all’Ucraina possono riguardare anche il congelamento dei benidetenuti da un trust. Lo chiarisce la Corte di giustizia europea con una sentenza depositata ieri che ha riguardato una serie di cause (C-483/23, C-428/24, C-476/24). Nella prima, quattro società sono controllate da una società delle Bermuda, a sua volta detenuta da un trust disciplinato dalla legge delle Bermuda e il cui trustee è una società svizzera. Il disponente il trust è stato rimosso dall’elenco dei beneficiari prima di essere sanzionato nel 2022. Le autorità italiane hanno tuttavia congelato le società e i loro attivi, ritenendo che essi fossero sostanzialmente riconducibili allo stesso.
Nelle cause riunite C-428/24 e C-476/24, il primo caso riguarda una società italiana, membro di un gruppo internazionale, detenuta indirettamente da un trust stabilito anche in questo caso nelle Bermuda. Il titolare effettivo iniziale successivamente sostituito dalla moglie erano stati entrambi sanzionati nel 2022. Nel secondo caso, uno yacht, ormeggiato in Italia, appartiene alla società, controllata da un trust di cui la moglie è l’unica beneficiaria.
In entrambi i casi, nonostante le clausole dei trust escludessero qualsiasi trasferimento a favore di persone sanzionate e qualsiasi forma di controllo da parte loro, le autorità italiane hanno congelato la società e lo yacht, ritenendo che essi rimanessero in pratica riconducibili al beneficiario del trust.
Il ricorso al Tar
Le società interessate hanno impugnato le decisioni davanti al Tar, sostenendo che le persone oggetto delle sanzioni non avevano alcun potere di disposizione né di controllo sulla gestione dei beni congelati. Il Tar, a sua volta, ha chiamato in causa la Corte di giustizia per chiarire se, alla luce delle misure restrittive dell’Unione, le nozioni di «appartenenza» e di «controllo» dei fondi e delle risorse economiche possano essere estese al disponente o ai beneficiari di un trust, anche quando i trustee non hanno la possibilità di disporre dei beni.
L’intervento europeo
I giudici europei sottolineano innanzitutto che le nozioni di «appartenenza» e di «controllo» devono essere interpretate in maniera tanto estensiva da potere comprendere qualsiasi forma di potere o di influenza esercitata su tali beni, anche in assenza di un legame giuridico diretto con essi.







