Scuola privata, il conto spetta anche all’altro genitore
Per i giudici il discrimine è solo che la scelta sia stata fatta nell’interesse del figlio
1' di lettura
I punti chiave
1' di lettura
La Corte di Cassazione (ordinanza 23946/2026) ha chiarito che il genitore può essere chiamato a pagare la sua quota delle spese scolastiche sostenute dall’ex anche senza un preventivo accordo, quando la scelta è nell’interesse del figlio, utile e compatibile con il tenore di vita della famiglia. Dire “non avevo dato il consenso” non basta a evitare il conto.
I fatti
La vicenda riguarda un padre chiamato a rimborsare il 50% delle spese sostenute dalla madre, compresa la retta dell’istituto scolastico del figlio...
Brand connect
Loading...
Newsletter Scuola+
La newsletter premium dedicata al mondo della scuola con approfondimenti normativi, analisi e guide operative
Abbonati






