Corte di Cassazione

Scuola privata, il conto spetta anche all’altro genitore

Per i giudici il discrimine è solo che la scelta sia stata fatta nell’interesse del figlio

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La Corte di Cassazione (ordinanza 23946/2026) ha chiarito che il genitore può essere chiamato a pagare la sua quota delle spese scolastiche sostenute dall’ex anche senza un preventivo accordo, quando la scelta è nell’interesse del figlio, utile e compatibile con il tenore di vita della famiglia. Dire “non avevo dato il consenso” non basta a evitare il conto.

I fatti

La vicenda riguarda un padre chiamato a rimborsare il 50% delle spese sostenute dalla madre, compresa la retta dell’istituto scolastico del figlio...

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