Condominio

Serve un locale adatto per la custodia dei pacchi

Le regole nel contratto collettivo del portierato. Il ritiro va ricompensato e la corrispondenza che richiede la firma deve essere oggetto di delega

3' di lettura

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Il tema viaggia di pari passo con la sempre più scarsa presenza delle portinerie negli stabili delle grandi città. Il Covid ci ha messo poi il suo e la consegna di pacchi ormai sempre più frequente è divenuta argomento di grossa polemica un po’ ovunque.

Ma il custode dello stabile può rifiutarsi di ricevere e consegnare il pacco al destinatario? Essendo come detto sempre più rara la figura del portiere dipendente dello stabile e con un contatto diretto e quotidiano con i condòmini, oggi la vigilanza dell’edificio è affidata sempre più spesso a società, con addetti operativi solo per alcune ore e che possono cambiare.

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Il rifiuto del portiere è legittimo?

Ci sono molte segnalazioni in merito al fatto che il custode spesso si rifiuta di ricevere i pacchi con le motivazioni più varie: il destinatario non è residente o è proprietario solo di un deposito nel palazzo o solo di un box auto. Il rifiuto è legittimo? Le risposte sono nel contratto di categoria, quello per dipendenti da proprietari di fabbricati, che nel 2022 è stato aggiornato con specifiche previsioni (e indennità) relative proprio alla ricezione pacchi, il ritiro e la distribuzione.

Il contratto collettivo, registrando un evidente aumento del carico di lavoro in virtù della diffusione dell’e-commerce, con una disposizione valida dal 1° gennaio 2022, ha stabilito che il datore di lavoro dovrà innanzitutto mettere a disposizione del lavoratore, al quale è affidato l’incarico di custode dello stabile, un luogo idoneo alla conservazione e alla custodia dei pacchi.

Delega e corrispondenza ordinaria

Nell’ipotesi in cui ciò non possa essere garantito, il datore di lavoro ne deve dare comunicazione ai singoli condòmini, e al lavoratore potrà essere assegnato il compito di ritirare e consegnare i pacchi solo in presenza di una specifica delega ed esonero di responsabilità alla custodia rilasciatagli per iscritto dal singolo condomino. Anche il datore di lavoro dovrà ricevere dal condomino analoga manleva di responsabilità per poter autorizzare il lavoratore a svolgere tale mansione.

Il custode, precisa l’articolo 20 del contratto, ha come compito la vigilanza dell’edificio, la ricezione della posta ordinaria (lettere e avvisi postali non raccomandati) e piccole riparazioni per l’esecuzione delle quali non sia richiesta alcuna specializzazione. Nel ritiro della corrispondenza ordinaria rientrano quindi anche i pacchi che non necessitino di firma per la ricezione.

Se serve la firma

Tutto ciò che invece richiede la firma per il ritiro è da qualificarsi come corrispondenza straordinaria, e quindi il relativo ritiro va pattuito esplicitamente ed è necessario il rilascio di delega, oltre che di un compenso specifico in busta paga. Necessaria anche una delega formale da parte del condòmino o dell’inquilino per il ritiro. Al custode deve essere fornito un registro per annotare gli arrivi e le consegne. In caso di pacchi con contrassegno o pagamento alla consegna, il portiere non è tenuto ad anticipare somme.

Per i rapporti di lavoro in corso, l’affidamento del ritiro di corrispondenza straordinaria è subordinato all’accettazione del portiere che non è poi revocabile. Per i nuovi rapporti di lavoro, le mansioni devono essere inserite nel contratto di assunzione o definite con accordi scritti successivi.

Il custode ritira la corrispondenza dei condòmini intendendo per tali quelli che risultano nell’anagrafe condominiale e che partecipano pro quota al pagamento del servizio di portierato. Non possono esserci differenze. Non ci si può rifiutare di ricevere il pacco del proprietario del deposito, rispetto a quello dell’appartamento. Il custode è un dipendente del condominio e pertanto riceve la posta di chi è condomino, oltre che di chi risulti domiciliato presso lo stabile.

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