Sicurezza del lavoro: l’adesione ai modelli limita le sanzioni
Pronte le proposte del ministero della Giustizia. L’applicazione di standard previsti dal Testo unico àncora la responsabilità alla colpa grave
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Criteri più oggettivi per valutare la responsabilità dell’imprenditore, concentrata sui casi di dolo e colpa grave; obbligo di ascolto della persona offesa da parte del pm entro tre giorni dall’iscrizione nel registro degli indagati; centralità della figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Prende quota la riforma della sicurezza del lavoro: la commissione del ministero della Giustizia, guidata dal viceministro Francesco Paolo Sisto, ha concluso i lavori, presentando un testo assai articolato e con una pluralità di proposte che riguardano sia il Codice penale, sia quello di Procedura penale, sia il Testo unico.
Il percorso previsto
Lo stesso Sisto ha mandato per verificare il consenso in Parlamento su due leggi delega, quella di riscrittura del decreto 231, già messsa a punto mesi fa e sul tavolo del ministro Nordio, e quella attuale di riscrittura delle norme penali a tutela del lavoro. Sui criteri di delega, ricorda Sisto, il Parlamento avrà i più ampi spazi di intervento e quanto all’esito finale, le deleghe, se condivise, potrebbero anche essere attuate, come già accaduto per esempio in materia di giustizia sul fronte dei correttivi alla riforma Cartabia dei Codici di procedura, nella successiva legislatura.
Premiate le imprese virtuose
Nel merito, le proposte avanzate puntano non solo a elevare l’efficacia della repressione degli illeciti penali, attraverso un lieve ma significativo aumento delle pene previste per l’omicidio colposo (minimo due anni e sei mesi massimo otto anni, sinora forbice tra due e sette anni) e le lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme di prevenzione e l’introduzione di nuove fattispecie di reato nel Testo unico, ma soprattutto a incentivare una cultura diffusa della sicurezza, premiando le imprese virtuose e promuovendo comportamenti organizzativi responsabili.
Sanzionata la colpa grave
Centrale la nuova norma (articolo 590 septies) collocata nel Codice penale che limita la responsabilità del datore di lavoro ai soli casi di colpa grave, quando è stato adottato un modello di organizzazione e gestione coerente con quanto stabilito dal Testo unico. La misura, si spiega, punta «a incentivare l’implementazione di sistemi di gestione della sicurezza attraverso un regime premiale, stabilendo criteri oggettivi per la valutazione della gravità della colpa».
I criteri determinanti
Tra questi criteri, la natura dell’attività svolta, le conoscenze specifiche del rischio e il possesso di certificazioni specifiche da parte dell’impresa. Il beneficio normativo è tuttavia condizionato al rispetto rigoroso di obblighi fondamentali considerati irrinunciabili: la nomina del medico competente e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp), l’elaborazione del Documento di valutazione dei rischi (Dvr), la fornitura dei Dispositivi di protezione individuale (Dpi) e l’effettiva erogazione di adeguata formazione e informazione ai lavoratori.








