Riforme

Sicurezza del lavoro: l’adesione ai modelli limita le sanzioni

Pronte le proposte del ministero della Giustizia. L’applicazione di standard previsti dal Testo unico àncora la responsabilità alla colpa grave

di Giovanni Negri

 Imagoeconomica

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Criteri più oggettivi per valutare la responsabilità dell’imprenditore, concentrata sui casi di dolo e colpa grave; obbligo di ascolto della persona offesa da parte del pm entro tre giorni dall’iscrizione nel registro degli indagati; centralità della figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Prende quota la riforma della sicurezza del lavoro: la commissione del ministero della Giustizia, guidata dal viceministro Francesco Paolo Sisto, ha concluso i lavori, presentando un testo assai articolato e con una pluralità di proposte che riguardano sia il Codice penale, sia quello di Procedura penale, sia il Testo unico.

Il percorso previsto

Lo stesso Sisto ha mandato per verificare il consenso in Parlamento su due leggi delega, quella di riscrittura del decreto 231, già messsa a punto mesi fa e sul tavolo del ministro Nordio, e quella attuale di riscrittura delle norme penali a tutela del lavoro. Sui criteri di delega, ricorda Sisto, il Parlamento avrà i più ampi spazi di intervento e quanto all’esito finale, le deleghe, se condivise, potrebbero anche essere attuate, come già accaduto per esempio in materia di giustizia sul fronte dei correttivi alla riforma Cartabia dei Codici di procedura, nella successiva legislatura.

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Premiate le imprese virtuose

Nel merito, le proposte avanzate puntano non solo a elevare l’efficacia della repressione degli illeciti penali, attraverso un lieve ma significativo aumento delle pene previste per l’omicidio colposo (minimo due anni e sei mesi massimo otto anni, sinora forbice tra due e sette anni) e le lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme di prevenzione e l’introduzione di nuove fattispecie di reato nel Testo unico, ma soprattutto a incentivare una cultura diffusa della sicurezza, premiando le imprese virtuose e promuovendo comportamenti organizzativi responsabili.

Sanzionata la colpa grave

Centrale la nuova norma (articolo 590 septies) collocata nel Codice penale che limita la responsabilità del datore di lavoro ai soli casi di colpa grave, quando è stato adottato un modello di organizzazione e gestione coerente con quanto stabilito dal Testo unico. La misura, si spiega, punta «a incentivare l’implementazione di sistemi di gestione della sicurezza attraverso un regime premiale, stabilendo criteri oggettivi per la valutazione della gravità della colpa».

I criteri determinanti

Tra questi criteri, la natura dell’attività svolta, le conoscenze specifiche del rischio e il possesso di certificazioni specifiche da parte dell’impresa. Il beneficio normativo è tuttavia condizionato al rispetto rigoroso di obblighi fondamentali considerati irrinunciabili: la nomina del medico competente e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp), l’elaborazione del Documento di valutazione dei rischi (Dvr), la fornitura dei Dispositivi di protezione individuale (Dpi) e l’effettiva erogazione di adeguata formazione e informazione ai lavoratori.

La violazione di anche uno solo di questi obblighi comporta automaticamente la qualificazione della colpa come grave, a prescindere dall’esistenza del modello organizzativo.

Procedimenti penali accelerati

Sul Codice di procedura penale, le tre modifiche indicate si ispirano al modello già in vigore del “codice rosso”. Il primo intervento inserisce i delitti contro la sicurezza sul lavoro tra quelli per i quali il pubblico ministero deve assumere informazioni dalla persona offesa entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato. Perfezionato poi il sistema di accelerazione processuale per questi delitti, richiedendo anche alla polizia giudiziaria di procedere senza ritardo nell’esecuzione degli atti delegati dal pubblico ministero.

Più garanzie per le vittime

Rafforzate poi le garanzie processuali delle vittime dei reati contro la sicurezza sul lavoro, prevedendo la notificazione automatica dell’avviso di archiviazione alla persona offesa ed elevando il termine per l’opposizione da venti a trenta giorni, in considerazione della complessità tecnica di questi procedimenti.

La centralità del Rspp

Quanto al Testo unico della sicurezza, cruciale è il riconoscimento dell’Rspp come soggetto dotato di competenze tecniche esclusive e autonomia operativa, con una serie di modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008. Il datore di lavoro conserva l’obbligo di vigilanza sull’operato del Responsabile della sicurezza, ma la sua responsabilità per inadeguatezza della valutazione dei rischi viene limitata alle ipotesi di violazione dei propri doveri organizzativi.

Le principali novità riguardano l’obbligo dell’imprenditore di garantire al Rspp risorse finanziarie adeguate, determinate secondo un procedimento formalizzato, e di assicurarne l’autonomia operativa. Vengono inoltre stabiliti parametri numerici minimi per la composizione del servizio, graduati secondo le dimensioni dell’impresa.

Le sanzioni previste

Il nuovo assetto sanzionatorio introduce pene specifiche per le violazioni degli obblighi del Rspp (arresto da tre a sei mesi, ammenda fino a 9.112 euro), equiparandolo al medico competente sotto il profilo della responsabilità soggettiva, e amplia le sanzioni per il datore di lavoro inadempiente agli obblighi organizzativi.

L’obiettivo dichiarato è il superamento dell’attuale automatismo responsabilizzante che grava sul datore di lavoro, creando un sistema di prevenzione più efficace basato sulla specializzazione tecnica e sulla distribuzione equilibrata delle responsabilità tra i soggetti del sistema prevenzione.

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