Consiglio dei ministri

Stretta antitratta del Governo: la maternità surrogata entra nel Codice penale a integrare i reati

Approvato salvo intese il decreto legislativo che attua la direttiva europea 2024/1712. Si valuta l’ipotesi del carcere fino a tre anni per i clienti delle vittime

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Il Governo spinge l’acceleratore sul contrasto alla tratta di esseri umani. E lo fa ampliando anche alla maternità surrogata nel Codice penale il novero dei comportamenti che integrano i reati di tratta e riduzione in schiavitù, potenziando la formazione dei magistrati e rafforzando gli indennizzi per le vittime. Il Consiglio dei ministri ha approvato salvo intese lo schema di decreto legislativo che attua la direttiva europea 2024/1712 sulla prevenzione e la repressione della tratta. A firmarlo, i ministri Tommaso Foti (Affari europei) ed Eugenia Roccella (Famiglia, natalità e pari opportunità).

Maternità surrogata tra le modalità che integrano i reati

In 14 articoli, il testo si premura innanzitutto di modificare l’articolo 600 del Codice penale (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), allungando la lista delle modalità di sfruttamento punibili con la reclusione da otto a vent’anni: non solo più solo «la costrizione a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi», ma anche la maternità surrogata, l’adozione illegale e il matrimonio forzato. Stessa estensione viene proposta per l’articolo 601 riferito alla tratta, in cui inoltre nel novero delle prestazioni sessuali viene inserita anche «la realizzazione di immagini, video o materiale analogo di natura sessuale».

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Ipotesi carcere fino a tre anni per i clienti

In valutazione resta invece il nuovo articolo 601.1, «approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta», che nell’articolato entrato in Cdm propone pene per i clienti “consapevoli”: la norma ipotizzata, che però richiede un surplus di confronto nel Governo, stabilisce che chiunque sfrutti le prestazioni di chi sa essere vittima dei reati di tratta o riduzione in schiavitù «è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 500 a euro 3mila».

La formazione per pubblici ufficiali, operatori e magistrati

In linea con quanto già previsto per il reato autonomo di femminicidio, anche in questo caso il provvedimento rafforza i percorsi di formazione: rispetto alla prescrizione generica indicata nel Dlgs 24/2014 lo schema di decreto legislativo prevede che le amministrazioni organizzino specifici moduli formativi periodici e specialistici sulle questioni inerenti la tratta «per i pubblici ufficiali interessati e per tutti gli operatori che possono entrare in contatto con le vittime effettive o potenziali». Iniziative ad hoc dovranno essere contemplate anche nelle linee programmatiche proposte ogni anno dal ministro della Giustizia alla Scuola superiore della magistratura.

Indennizzi fino a 10mila euro

La bozza esplicita come il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria agli stranieri si applica anche alle «vittime presunte» e amplia i margini degli indennizzi che insistono sul Fondo per le misure anti-tratta istituito alla presidenza del Consiglio: la legge 228/2003 prevedeva fossero fissi e pari a 1.500 euro per ogni vittima; adesso si stabilisce che vadano da 1.500 euro a un massimo di 10mila euro.

Numero antitratta per legge

Individuando nel Dipartimento Pari opportunità della presidenza del Consiglio il «coordinatore nazionale anti-tratta», che potrà avvalersi di una cabina di regia interistituzionale e di un comitato tecnico, lo schema di Dlgs garantisce ora copertura normativa anche al servizio nazionale gratuito di pronta assistenza alle vittime di tratta e agli altri canali di comunicazione digitale, attivo 24 ore su 24.

Le linee guida per il Piano nazionale antitratta

Il testo dettaglia infine la cornice entro la quale va redatto, con cadenza almeno quinquennale, il Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento: dovrà comprendere misure di prevenzione, interventi di contrasto e sviluppo di buone prassi a favore delle indagini e dell’azione penale, misure per la cooperazione interistituzionale e transfrontaliera.

Il referral e la raccolta dati

L’autorità politica delegata alle Pari opportunità è chiamata ad adottare il meccanismo nazionale di referral con gli standard per favorire la rapida identificazione delle vittime nelle prime fasi di accesso al territorio e la stipula di protocolli «multi-agenzia tra le istituzioni e gli organismi pubblici e privati coinvolti». Il Dipartimento ogni anno trasmette alla Commissione Ue i dati statistici su numero di vittime, indagati, procedimenti giudiziari come raccolti ed elaborati dall’Istat entro il 30 settembre. Per adeguare i sistemi applicativi e statistici del ministero della Giustizia si autorizza la spesa di 200mila euro già quest’anno.

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