Politiche giovanili

Studenti meritevoli, in vigore la riforma del fondo per il credito

Fra le novità, prestiti con copertura fino al 70% garantita dalla Stato e digitalizzazione della procedura d’accesso ai finanziamenti

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Prestiti per lo studio senza garanzie personali, con tempi lunghi di rimborso e con una copertura pubblica fino al 70%, rafforzata dalla garanzia dello Stato. Sono queste le principali novità contenute nel decreto 17 novembre 2025 della presidenza del Consiglio sul fondo per il credito ai giovani, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 del 24 gennaio 2026, che riforma integralmente la disciplina del fondo, istituito nel 2010 presso la presidenza del Consiglio – Dipartimento per le politiche giovanili con decreto dell’allora ministra della Gioventù, Giorgia Meloni.

L’obiettivo della misura è favorire e rafforzare l’accesso al credito degli studenti tra 18 e 40 anni per il finanziamento di percorsi di formazione e alta istruzione, definendo sia le nuove regole per i prestiti d’onore agli studenti meritevoli sia i requisiti e le modalità di presentazione della domanda.

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I beneficiari

Possono accedere ai finanziamenti garantiti dal Fondo, che opera come fondo rotativo di garanzia, gestito da Consap Spa, gli studenti e i neolaureati che siano regolarmente iscritti a:

  • corsi di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico;
  • corsi dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam);
  • master universitari o Afam di primo e secondo livello;
  • corsi di specializzazione post lauream;
  • dottorati di ricerca;
  • corsi di lingua di durata non inferiore a sei mesi riconosciuti da enti certificatori qualificati;
  • percorsi degli istituti tecnologici superiori (Its Academy).

Sono inclusi anche i percorsi di studio effettuati all’estero, purché riconosciuti dal ministero dell’Università e della Ricerca.

Per l’accesso al fondo è richiesto il possesso di requisiti minimi di merito, che variano in funzione del percorso formativo.

Le risorse

I finanziamenti ammissibili sono cumulabili tra loro fino a un massimo di 50mila euro (70mila nel caso di percorsi di studio all’estero) ed erogati in tranche annuali di pari importo non superiori a 15mila.

I finanziatori, cioè banche e intermediari finanziari (ex articoli 13 e 106, Tub), non possono richiedere garanzie aggiuntive ai beneficiari e devono applicare condizioni economiche di maggior favore.

Procedura digitale

Un’ultima importante novità prevista dal decreto è la digitalizzazione della procedura. Viene introdotto, infatti, un sistema di gestione interamente telematico con accesso tramite Spid o Cie; la verifica preventiva dei requisiti da parte di Consap; il tracciamento cronologico automatico delle domande e la gestione online delle tranche, delle sospensioni e delle escussioni.

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