Sulla separazione delle carriere si divide anche l’Accademia
La coerenza con il modello accusatorio spacca i processualpenalisti
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I punti chiave
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La separazione delle carriere spacca anche l’accademia. Si dividono i docenti di procedura penale sulla riforma costituzionale. Da una parte l’Associazione dei processualpenalisti che ha approvato, a maggioranza, un documento di adesione a ragioni e contenuti dell’intervento, dall’altra un testo sottoscritto da 42 docenti di varie università che invece li contesta.
Favorevoli
Diametralmente opposte le letture di uno dei temi chiave a fondamento della necessità della riforma, la coerenza con i principi del giusto processo e con un modello processuale di stampo accusatorio. Per il documento dell’Associazione (ma i 42 sottoscrittori del documento alternativo lamentano la mancata consultazione dei soci) «non sembra dubbio che il massimo risultato conseguibile all’interno di un sistema che voglia mantenere fermo l’assetto burocratico della magistratura, passi anche per la separazione della organizzazione istituzionale tra giudicanti e requirenti, così da evitare (anche solo il sospetto) che la solidarietà nascente dalla condivisione di vedute, interessi, prospettive di carriera in seno al corpo unitario, gestito da un comune organo di governo autonomo, possa far velo alla necessaria equidistanza del giudice rispetto ad entrambe le parti processuali».
Al Codice di procedura penale accusatorio (1987-1989) è mancato «l’ulteriore passo» indirizzato a dividere il pubblico ministero dal giudice sul piano della organizzazione giudiziaria; così come a sfumare, a valle della revisione costituzionale sul giusto processo, l’occasione di introdurre una più rigorosa tutela della terzietà ordinamentale dell’organo giudicante.
Contrari
Ma, replicano i firmatari del documento alternativo, che invocano un approccio scientifico alla materia, «un’attenta e non semplicistica comparazione con ordinamenti europei ed extraeuropei e una lettura non affrettata della giurisprudenza sovranazionale dimostrano che non vi è una correlazione necessaria tra modello processuale e assetto delle carriere e che, nei paesi a forte tradizione accusatoria, le radici professionali di pubblico ministero, avvocato e giudice sono comuni».
E poi, ricordato che la riforma non è in grado di fornire alcuna risposta concreta ai problemi che affliggono l’«agonizzante» processo penale, in primo luogo la sua durata, la modifica costituzionale rischia di condurre a un cambiamento genetico della figura del pubblico ministero, da una parte rafforzandolo significativamente, dall’altra schiacciandolo su «mere istanze di repressione». Una regressione che andrà poi a danno, si sottolinea, delle garanzie per tutti gli indagati e imputati, soprattutto per quelli privi disponibilità economiche molto importanti.








