Giustizia

Tar Lazio, sì alle sanzioni per gli atti processuali troppo lunghi

In nome del taglio dei tempi, legittimo il decreto di Via Arenula che prevede la possibilità per il giudice di sanzionare gli atti prolissi

di Patrizia Maciocchi

15/03/2009 , Roma , sede del TAR del Lazio ( Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ) Luigi Narici / AGF

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In nome di un processo civile più rapido, è legittimo il decreto con il quale il ministero della Giustizia nell’agosto 2023, nel regolare i criteri di redazione degli atti giudiziari, ha previsto la possibilità per ilgiudicante di sanzionare il mancato rispetto dei limiti dimensionalidell’atto processuale. Lo ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso del Codacons.

I giudici, premettendo che il regolamento contestato s’inserisce nell’ambito delle misure attuative previste da una legge del 2021 finalizzata a conseguire l’obiettivo di una riduzione dei tempi del processo civile attraverso l’introduzione dei principi di snellezza, chiarezza e sinteticità degli atti processuali, hanno ritenuto che l’intervento previsto - «che estende al processo civile principi già consolidati e vigenti nell’ambito del processo amministrativo» - ha come prospettiva la «funzionalità della forma allo scopo dell’atto» ed è volto a disciplinare le modalità di consultazione e gestione degli atti processuali «tanto per le parti che per il giudice, perseguendo altresì l’obiettivo di regolamentare in modo maggiormente uniforme la redazione degli atti, con conseguente possibilità di una loro lettura più agevole, premessa quest’ultima di maggiore comprensione e più giusta decisone». Decisione, in più, che «segna una importante milestone del Pnrrquale obiettivo per il secondo trimestre del 2023 e dunque presenta una fondamentale rilevanza comunitaria».

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Stop agli atti inutilmente sovrabbondanti

In sostanza, per il Tar «l’intervento oggi contestato è stato dunque il prodotto di una interlocuzione procedimentalizzata e approfondita tra i rappresentanti di tutti gli operatori coinvolti. Il tutto al fine di abbandonare, proprio nell’ottica della salvaguardia del diritto di difesa e di una maggiore efficienza del processo, tecniche redazionali degli atti processuali inutilmente pletoriche e sovrabbondanti e l’adozione di modelli incentrati sulla selezione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti, ritenendo la brevitas e la chiarezza proprio valori da perseguire in quanto funzionali all’attuazione dei principi del giusto processo e della sua ragionevole durata». Un intervento che è arrivato anche su impulso dell’Unione europea.

Il Tar respinge anche il dubbio di illegittimità costituzionale sull’articolo 46 delle disposizioni attuative del Codice di procedura civile nella parte in cui prevede che il giudice possa tenere conto del mancato rispetto dei limiti dimensionali degli atti giudiziari in sede di liquidazione delle spese di lite. «Come opportunamente ricordato dalla difesa erariale, il giudice nella disciplina delle spese processuali non gode di una discrezionalità assoluta - si legge nella sentenza - perché la quantificazione delle spese rimane comunque disciplinata dagli ordinari parametri di liquidazione per i compensi degli avvocati e dalle regole poste in via generale dal codice di rito. La previsione contestata non fa che aggiungere un altro ragionevole criterio, nell’ambito di un giudizio che già spetta al giudicante e che comunque è sempre sindacabile, posto che, qualora erri nel percorso logico o giuridico, anche la decisone sulle spese soggiace ai rimedi ordinari di impugnazione».

I timori del Codacons

Si rammarica per il verdetto l’avvocato Marco Ramadori, membro del collegio di presidenza del Codacons. «La sentenza del Tar del Lazio, che respinge il ricorso del Codacons e conferma i rigidi limiti dimensionali per gli atti processuali, rappresenta un campanello d’allarme per la tutela dei diritti dei cittadini. In nome dell’efficienza e della riduzione dei tempi processuali, si rischia di sacrificare il diritto di difesa sancito dall’articolo 24 della nostra Costituzione».

Ramodori, pur condividendo pienamente il principio della chiarezza processuale, mette in guardia dalle “controindicazioni”: «Imporre una sinteticità quantitativa rischia di penalizzare pesantemente i cittadini nelle controversie più complesse, specialmente quando si trovano a fronteggiare i grandi poteri economici. Spiegare nel dettaglio l’architettura tecnica di una truffa bancaria, dimostrare l’applicazione di tassi usurari o articolare una complessaclass actioncontro le pratiche commerciali scorrette delle multinazionali, richiede inevitabilmente spazio, approfondimento tecnico e massima precisione documentale. Riteniamo iniquo e irragionevole che la parte vittoriosa in una controversia - magari un piccolo risparmiatore che ha appena dimostrato di essere stato truffato - possa vedersi negare il rimborso delle spese legali o addirittura esserne condannata al pagamento, unicamente per aver superato un limite di caratteri per difendere i propri risparmi».

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