Tempi, incoerenze, terapie: così la stretta sulla droga rischia l’incostituzionalità
Tre giudici portano alla Consulta la riforma che punisce anche se non si guida in stato di alterazione. Compreso chi è in cura con farmaci diffusi
di Guido Camera, Stefano D'Errico* ed Elio Santangelo*
3' di lettura
I punti chiave
3' di lettura
Dopo il Gip di Pordenone, anche i magistrati di Macerata (ordinanza 28 marzo) e Siena (ordinanza 18 aprile) sollevano l’incostituzionalità della guida dopo avere assunto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 187 del Codice della Strada, come modificato dalla recente riforma (legge 177/2024). Sotto esame è l’eliminazione dello stato di alterazione psicofisica del conducente dai requisiti necessari per l’integrazione della condotta penalmente rilevante.
Tempistica incerta
Il Gip di Macerata stigmatizza l’irrazionalità della novella con un efficace paradosso. Poiché il legislatore si è limitato a sanzionare chi guida “dopo” avere assunto droghe – senza specificare alcuna limitazione temporale - andrebbe incriminato anche chi ha assunto stupefacenti a 18 anni e si mette al volante a 60. Se invece il termine “dopo” dovesse riferirsi a un momento più vicino alla guida, la norma sarebbe inapplicabile, non potendosi chiedere al magistrato di “creare” il precetto determinando in base al proprio personale sentire l’attimo dell’assunzione che sia rilevante dal punto di vista penale.
Il nodo temporale appare cruciale per il test di costituzionalità: c’è da capire se si possa ammettere un’interpretazione costituzionalmente orientata. Essa potrebbe essere agevolata dal “recupero” dello stato di alterazione che sembra derivare dalle linee guida sulle procedure di accertamento diramate lo scorso 11 aprile dai ministeri di Interno e Salute, che partono dal presupposto che il reato possa dirsi integrato alla sola condizione che «la sostanza produca ancora i suoi effetti nell’organismo durante la guida».
Incongruenze
Il Gip marchigiano segnala poi una distonia tra l’eliminazione dello stato di alterazione che ha riguardato il comma 1 dell’articolo 187 e il successivo comma 2-bis (non modificato), dove l’alterazione è rimasta la condizione che consente agli organi di polizia stradale di sottoporre i conducenti ad accertamenti tossicologici analitici.
Da ultimo, è evidenziata l’irrazionalità della scelta legislativa rispetto alla tutela della sicurezza stradale: la guida senza patente è passibile di mera sanzione amministrativa anche se riguarda una condotta più pericolosa di quella di chi ha assunto droghe ma guida quando gli effetti sono del tutto cessati.







