Codice della strada

Tempi, incoerenze, terapie: così la stretta sulla droga rischia l’incostituzionalità

Tre giudici portano alla Consulta la riforma che punisce anche se non si guida in stato di alterazione. Compreso chi è in cura con farmaci diffusi

di Guido Camera, Stefano D'Errico* ed Elio Santangelo*

3' di lettura

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Dopo il Gip di Pordenone, anche i magistrati di Macerata (ordinanza 28 marzo) e Siena (ordinanza 18 aprile) sollevano l’incostituzionalità della guida dopo avere assunto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 187 del Codice della Strada, come modificato dalla recente riforma (legge 177/2024). Sotto esame è l’eliminazione dello stato di alterazione psicofisica del conducente dai requisiti necessari per l’integrazione della condotta penalmente rilevante.

Tempistica incerta

Il Gip di Macerata stigmatizza l’irrazionalità della novella con un efficace paradosso. Poiché il legislatore si è limitato a sanzionare chi guida “dopo” avere assunto droghe – senza specificare alcuna limitazione temporale - andrebbe incriminato anche chi ha assunto stupefacenti a 18 anni e si mette al volante a 60. Se invece il termine “dopo” dovesse riferirsi a un momento più vicino alla guida, la norma sarebbe inapplicabile, non potendosi chiedere al magistrato di “creare” il precetto determinando in base al proprio personale sentire l’attimo dell’assunzione che sia rilevante dal punto di vista penale.

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Il nodo temporale appare cruciale per il test di costituzionalità: c’è da capire se si possa ammettere un’interpretazione costituzionalmente orientata. Essa potrebbe essere agevolata dal “recupero” dello stato di alterazione che sembra derivare dalle linee guida sulle procedure di accertamento diramate lo scorso 11 aprile dai ministeri di Interno e Salute, che partono dal presupposto che il reato possa dirsi integrato alla sola condizione che «la sostanza produca ancora i suoi effetti nell’organismo durante la guida».

Incongruenze

Il Gip marchigiano segnala poi una distonia tra l’eliminazione dello stato di alterazione che ha riguardato il comma 1 dell’articolo 187 e il successivo comma 2-bis (non modificato), dove l’alterazione è rimasta la condizione che consente agli organi di polizia stradale di sottoporre i conducenti ad accertamenti tossicologici analitici.

Da ultimo, è evidenziata l’irrazionalità della scelta legislativa rispetto alla tutela della sicurezza stradale: la guida senza patente è passibile di mera sanzione amministrativa anche se riguarda una condotta più pericolosa di quella di chi ha assunto droghe ma guida quando gli effetti sono del tutto cessati.

Ragioni terapeutiche

Il Gip di Siena mette in luce un particolare aspetto medico-legale: la novella incide anche in casi in cui si assume la sostanza per ragioni terapeutiche, già noti e approfonditi in passato. In Italia la prescrizione di medicinali avviene in differenti contesti, ospedalieri-extra ospedalieri. Di frequente, i pazienti si sottopongono a polifarmacoterapia. Sia il medico specialista sia quello di medicina generale prescrivono, ad esempio, benzodiazepine per il trattamento di molteplici condizioni cliniche.

Le benzodiazepine sono medicinali psicotropi (ampiamente prescritti e assunti dalla popolazione generale) i cui effetti possono determinare compromissione alla guida e che sono potenzialmente indagabili nel contesto della circolazione stradale. Inoltre, a fronte delle differenti condizioni cliniche per le quali le si prescrive, non si può identificare a priori una determinata categoria di pazienti e/o associazioni che li rappresentino.

Per valutare la portata del tema è utile evidenziare che dal rapporto OsMed (Aifa) del 2013 emerge che in Italia tra i farmaci di classe C i derivati benzodiazepinici (in particolare gli ansiolitici) hanno costituito la maggior spesa con 378,7 milioni di euro. Dati simili a distanza di 10 anni: il rapporto OsMed del 2023 dà conto che i derivati benzodiazepinici ad attività ansiolitica sono stati i farmaci a maggior spesa, pari a 387,5 milioni di euro. E vanno aggiunti i farmaci ipnotici non benzodiazepinici, “Z drugs”, con una spesa totale che supera i 530 milioni di euro.

In una pubblicazione apparsa nel 2016 sulla Rivista Società Italiana di Medicina Generale (R. Torta et al.) era indicato che il 5% della popolazione generale italiana (circa 3 milioni di persone) faceva uso cronico di benzodiazepine (tra gli adulti 1 su 10; nella popolazione anziana 1 persona su 4).

Ci si trova quindi di fronte a un contesto di prescrizione/utilizzo di medicinali che interessa un’ampia parte della popolazione e quindi di potenziali guidatori.

Va peraltro sottolineato che spesso i pazienti si sottopongono a un trattamento con più medicinali, ad esempio terapia con oppioidi associata a benzodiazepine, per cui è difficile valutare quale sia l’effetto complessivo della terapia sulla capacità di guida.

Così emerge nuovamente la necessità di attenzionare e approfondire alcuni aspetti della riforma. Bisognerà necessariamente tener conto di quanto prevede il Dlgs 59/2011, in particolare in tema di assunzione di sostanze psicotrope (Allegato III, lettera F), compreso il fatto che la valutazione dell’idoneità del conducente andrebbe rimessa alla Commissione medica locale. Tale valutazione difficilmente potrebbe essere contraddetta in occasione di controlli stradali sulla base del solo dato laboratoristico.

Ma ad oggi questa è un’opzione di mero buonsenso non legittimata nella formulazione dell’articolo 187 del Codice della strada. Anche su questo aspetto è pertanto auspicabile che faccia chiarezza la Corte costituzionale.

*Struttura complessa Uco Medicina legale, Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina

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