Titoli esteri, stop agli sbarramenti automatici
I giudici amministrativi su un certificato arrivato dalla Romania, il “no” non può arrivare per via burocratica. Prima bisogna guardare davvero dentro il percorso formativo del docente, analizzare cosa ha studiato, cosa ha fatto, quali competenze ha maturato e solo dopo valutare se tutto questo è davvero equivalente o meno a quello richiesto in Italia
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Il Tar Lazio (sentenza 11829/2026) mette un paletto chiaro al Ministero: non si possono bocciare in automatico le richieste di riconoscimento dei titoli di abilitazione presi in Romania solo perché manca un foglio. Secondo i giudici amministrativi, il “no” non può arrivare per via burocratica. Prima bisogna guardare davvero dentro il percorso formativo del docente, analizzare cosa ha studiato, cosa ha fatto, quali competenze ha maturato e solo dopo valutare se tutto questo è davvero equivalente o meno a quello richiesto in Italia.
La vicenda
La decisione nasce dal ricorso di un'insegnante alla quale era stato negato il riconoscimento dell'abilitazione perché non aveva allegato la cosiddetta “Adeverinta ministeriale”, il certificato rilasciato dalle autorità romene che indica la disciplina insegnabile e la fascia d'età degli alunni. Per il Ministero quel documento era indispensabile per valutare la domanda. Il Tar, però, ha seguito un'impostazione diversa. Richiamando la normativa europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali, i giudici hanno ricordato che l'obiettivo è favorire la libera circolazione dei professionisti all'interno dell'Unione europea, evitando ostacoli burocratici non giustificati. Per questo motivo, la semplice assenza dell'“Adeverinta” non basta a chiudere il procedimento con un diniego.
Il compito del ministero
Il Ministero deve analizzare tutti i titoli presentati, confrontare la formazione svolta all'estero con quella prevista in Italia e, se emergono differenze, valutare l'eventuale applicazione di misure compensative, come un tirocinio o una prova attitudinale, anziché respingere la domanda senza ulteriori verifiche. Secondo il Collegio capitolino, l'amministrazione aveva chiesto l'integrazione documentale con notevole ritardo e aveva poi concluso rapidamente il procedimento senza una reale valutazione del percorso professionale della ricorrente. Il messaggio della sentenza è chiaro: nel riconoscimento dei titoli esteri non possono prevalere automatismi e formalismi.
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