Regole & hi-tech

Tra promesse del Data Act e incertezze transatlantiche, resta il nodo della portabilità

Le frizioni nell’applicazione delle nuove disposizioni europee, entrate a regime da settembre, e la sentenza che mette a rischio l’autonomia della Ftc americana torna a complicare il quadro del controllo di informazioni e dei servizi cloud sulle due sponde dell’Atlantico

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La portabilità dei dati doveva essere la grande conquista del Data Act europeo, il regolamento pensato per restituire alle imprese il controllo sulle informazioni generate dai propri dispositivi connessi e dai servizi cloud. Ma a pochi mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni principali, il quadro si complica: da un lato le frizioni operative nell’applicazione delle nuove regole, dall’altro una sentenza americana che rischia di far vacillare l’intero impianto dei trasferimenti di dati tra Unione europea e Stati Uniti.

Domande di approfondimento generate da 24Ore AI

A riaccendere l’allarme è stata una decisione della Corte Suprema americana, che fa vacillare l’autonomia della Federal Trade Commission rispetto ai poteri del presidente. La sentenza, che limita i poteri dell’agenzia federale che vigila sulla privacy e sulle pratiche commerciali scorrette, potrebbe avere ripercussioni dirette sul Data Privacy Framework, l’accordo che dal 2023 consente il trasferimento di dati personali dalla Ue agli Usa.

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Quel framework si regge infatti sulla premessa che le autorità americane garantiscano una protezione adeguata: se la Ftc viene depotenziata, l’intero castello giuridico potrebbe crollare, riaprendo lo scenario già vissuto con le sentenze Schrems I e II che avevano invalidato i precedenti accordi Safe Harbor e Privacy Shield.

In questo contesto di incertezza geopolitica si innestano le sfide operative del Data Act, entrato in vigore a inizio 2024 con l’applicazione delle disposizioni principali arrivata nel settembre 2025.

Il regolamento introduce obblighi stringenti per i produttori di dispositivi connessi e per i fornitori di servizi cloud: i primi devono rendere accessibili agli utenti i dati generati dall’uso dei prodotti, i secondi devono facilitare la migrazione verso fornitori alternativi eliminando le barriere tecniche e contrattuali che finora hanno alimentato il vendor lock-in.

Il calendario prevede una transizione graduale. Dal settembre 2025 i provider devono allinearsi agli obblighi di trasparenza e alle procedure di switching. Dal gennaio 2027 sarà generalmente vietato addebitare costi per il cambio di fornitore o l’estrazione dei dati, salvo limitate eccezioni basate sui costi effettivi.

L’obiettivo dichiarato è ambizioso: secondo la Commissione europea, nel 2020 solo l’8% delle Pmi riusciva a estrarre valore dai propri dati, bloccate da formati proprietari, Api non interoperabili e clausole contrattuali sfavorevoli.

Le tensioni più acute si registrano proprio nei rapporti con gli hyperscaler americani. Il Data Act impone che i dati vengano forniti in formati strutturati, di uso comune e leggibili dalle macchine, garantendo l’equivalenza funzionale dopo la migrazione. Ma la mancanza di standard tecnici condivisi per formati e Api, la complessità nel garantire la continuità della sicurezza informatica durante la migrazione e l’emergere di nuovi rischi di responsabilità rappresentano ostacoli concreti all’implementazione. Senza meccanismi di compliance chiari, il peso operativo potrebbe ricadere in modo sproporzionato sui provider più piccoli.

Un altro nodo riguarda la sovranità dei dati. I fornitori di servizi cloud devono implementare misure tecniche e organizzative adeguate a impedire che governi extra-Ue accedano ai dati conservati in Europa.

È una disposizione che riflette le crescenti preoccupazioni sulla sorveglianza extraterritoriale, ma che si scontra con la realtà di infrastrutture cloud globali dove le chiavi di cifratura, gli strumenti di gestione e le competenze operative restano spesso in mano a soggetti statunitensi.

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Sul fronte contrattuale, il Data Act vieta alle imprese di imporre unilateralmente clausole inique nei rapporti B2B relativi all’accesso e all’uso dei dati. La Commissione ha predisposto clausole contrattuali non vincolanti per guidare le trattative, ma l’applicazione pratica resta da verificare.

I produttori possono rifiutare la condivisione di dati identificati come segreti commerciali solo in circostanze eccezionali, quando la divulgazione comporterebbe un danno economico grave nonostante le misure tecniche e organizzative adottate dall’utente.

Per le imprese europee, il Data Act rappresenta un’opportunità concreta di ridurre la dipendenza dai grandi fornitori cloud e di valorizzare i dati generati dai propri processi produttivi. Ma tra principi normativi e applicazione pratica, il percorso si rivela accidentato.

L’incertezza sul futuro dei trasferimenti transatlantici aggiunge un ulteriore livello di complessità, costringendo le aziende a valutare strategie di localizzazione dei dati o il ricorso a provider europei per ridurre l’esposizione a rischi regolatori che, dopo Schrems I e II, non sono più teorici.

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