Cassazione

Trattenimento nei Cpr, il giudice deve motivare il sì alla richiesta del questore

Le proroghe incidono su un diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione. Il giudice deve esercitare un controllo giurisdizionale

di Patrizia Maciocchi

  ANSA/ETTORE FERRARI

2' di lettura

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Il giudice di pace che convalida l'ulteriore proroga del trattenimento in un  Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) dello straniero non può limitarsi a recepire le motivazioni del questore e a richiamare le informative di polizia. Nell'ordinanza vanno, infatti, fornite le motivazioni che giustificano il protrarsi della restrizione, esercitando il dovere di verifica giurisdizionale.

La limitazione di una libertà fondamentale

La Cassazione ha così accolto il ricorso di un cittadino extracomunitario contro la terza proroga nel Cpr di Trapani, giustificata con la difficoltà di identificare il ricorrente, visto che il consolato del Gambia non lo aveva riconosciuto come cittadino. Per la Suprema corte, considerato l'esito negativo di ogni altro tentativo d'identificazione svolto fino a quel momento, il giudice di pace non poteva avallare un provvedimento che comprime una libertà fondamentale, tutelata dall'articolo 13 della Costituzione, senza spiegare in base a quali concreti elementi fosse considerata probabile l'identificazione.

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La Suprema corte ricorda poi che la necessità di motivazione diventa più stringente quando si allungano i tempi del trattenimento. «In tema di trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri, la valutazione cui è tenuto il giudice della convalida varia a seconda che si tratti della prima proroga o di quelle successive - si legge nella sentenza - attesa la progressiva intensificazione delle condizioni che giustificano la privazione della libertà personale, dovendo appurare, nel primo caso, che occorra protrarre il trattenimento per il tempo strettamente necessario all'amministrazione per predisporre il rimpatrio, mentre, nel secondo caso, che tale protrazione sia necessaria per completare un'identificazione ormai probabile, alla luce degli elementi concreti già emersi, ovvero per ultimare le operazioni di rimpatrio sotto il profilo organizzativo».

L'assenza di ulteriori verifiche dopo la proroga

Una motivazione - sottolinea la Cassazione - che «deve contenere l'accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio».

Per i giudici di legittimità, tutto questo non era accaduto nel caso esaminato. Il provvedimento del giudice di pace impugnato, ma ancora prima la stessa richiesta del questore non indicavano in base a quali elementi sarebbe ancora possibile l'identificazione del ricorrente e il suo rimpatrio. Né c'era notizia di attività svolte ai fini dell'identificazione dopo le precedenti proroghe. Il giudice di pace, dunque, si è mosso sulla scia del questore venendo meno al suo dovere di mettere in atto un controllo giurisdizionale.

Nello stesso giorno la Cassazione ha annullato con rinvio anche il via libera alla proroga del trattenimento di un cittadino tunisino, chiesta dalla questura e avallata dal giudice, per le difficoltà di riconoscere il trattenuto, nel silenzio delle autorità tunisine. Un silenzio che in effetti non c'era stato, visto che avevano già fornito un certificato con il quale si dava atto dello stato di celibe del ricorrente, prodotto in occasione del suo matrimonio.

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