Riforma dei concorsi

Università, stop all’Abilitazione scientifica nazionale: il Ddl Bernini è legge

A spiegare il cambio sono anzitutto i numeri del sistema appena abolito. Nelle sei finestre di Asn bandite dal 2012 a oggi si sono abilitati oltre 71mila aspiranti professori, ma meno di 40mila hanno poi ottenuto una cattedra

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Ci sono voluti sette mesi, ma alla fine la riforma dei concorsi universitari voluta dalla ministra Anna Maria Bernini è diventata legge. Il testo, approvato alla Camera con 122 sì e 70 no (3 astenuti), è identico a quello licenziato dal Senato lo scorso 9 dicembre, e nasce dai lavori di un gruppo di esperti nominato dal ministero nel settembre 2024.

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Non è un caso che il passaggio dall’approvazione a Palazzo Madama a quella di Montecitorio abbia richiesto così tanto tempo. Nel mezzo ci sono stati mesi di audizioni con sindacati e associazioni di dottorandi e ricercatori, oltre alla discussione delle proposte emendative presentate in commissione Cultura, poi respinte. E anche, infine, polemiche per il rischio di fenomeni di “nepotismo” con le nuove commissioni che, da adesso, saranno fondamentali per la carriera dei docenti.

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Stop all’Abilitazione

Per capire questo aspetto - smentito da Bernini al Senato prima della votazione - bisogna guardare il primo articolo della legge, che alla fine è il cuore della riforma. Stabilisce la cancellazione dell’Abilitazione scientifica nazionale (Asn), in vigore dal 2010. Viene sostituita da un’autocertificazione: in sostanza, i candidati ai concorsi da professore o da ricercatore a tempo determinato dichiareranno online il possesso di requisiti di produttività scientifica fissati per gruppo disciplinare. Va segnalato il regime transitorio per chi ha ottenuto l’abilitazione scientifica prima di oggi: in quei casi è previsto l’esonero dall’autocertificazione fino alla scadenza del titolo.

31mila docenti senza cattedra

A spiegare il cambio sono anzitutto i numeri del sistema appena abolito. Nelle sei finestre di Asn bandite dal 2012 a oggi si sono abilitati oltre 71mila aspiranti professori, ma meno di 40mila hanno poi ottenuto una cattedra. Cioè sono rimasti fuori oltre 31mila abilitati, il 41,3% del totale, che pur avendo superato la valutazione nazionale non hanno ricevuto una chiamata. A questo si aggiunge il contenzioso: tra il 2013 e il 2024 le procedure di abilitazione hanno generato oltre 2.500 ricorsi tra Tar del Lazio e Consiglio di Stato, contro appena 45 per la chiamata dei professori e 179 per quella dei ricercatori nello stesso periodo.

Le commissioni

Il nuovo provvedimento, che comprende quattro articoli in totale, stabilisce che i requisiti autocertificati saranno vagliati da commissioni formate da cinque membri. In particolare, quattro di loro saranno esterni ed estratti da una lista di 40 aspiranti commissari per ciascun gruppo scientifico disciplinare, che sarà redatta dal ministero in base a richieste corredate da curricula consultabili online; il quinto, invece, verrà individuato dall’ateneo tra gli interni tra quelli stabilmente impegnati «all’estero in attività di ricerca o di insegnamento con una posizione accademica almeno equipollente» a quella ricercata. Le commissioni scenderanno a tre membri (due esterni e un interno) per i gruppi scientifico disciplinari più piccoli (dove le liste di partenza avranno meno di 40 nomi).

I requisiti minimi verranno aggiornati una prima volta dopo due anni e poi ogni cinque. Sarà invece triennale la cadenza con la quale tutti i docenti in cattedra verranno giudicati in base a nuove linee guida sulla valutazione affidate all’Agenzia Anvur, con conseguenti benefici premiali in termini di contributi per l’università che li ha reclutati.

Gli interventi sulla mobilità

Tra le misure del provvedimento è previsto anche l’aumento dal 20% al 25% per quanto riguarda la quota di posti da professore riservata a chi arriva da un altro ateneo, e dal 33% al 25% quella sulle risorse per i contratti da ricercatore.

Sempre riguardo alla mobilità, da segnalare l’introduzione della possibilità di trasferimento “a senso unico” - quindi non più solo a scambio reciproco - di professori e ricercatori a tempo indeterminato in servizio da almeno cinque anni. Necessari, ovviamente, l’assenso dell’interessato e delle università e il fatto che l’ateneo che “chiama” rispetti specifici indicatori di sostenibilità economico-finanziaria.

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