Velocità, pericoli o infrastrutture: ecco in che casi si applica l’omicidio stradale
I casi giudiziari provano il vasto perimetro delle infrazioni con risvolti penali
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Nel linguaggio comune l’omicidio stradale viene spesso associato ai casi più gravi: guida in stato di ebbrezza, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, eccesso di velocità o attraversamento con il semaforo rosso. In realtà, il delitto ha un ambito applicativo molto più ampio.
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Per integrare la fattispecie base, prevista dall’articolo 589-bis del Codice penale e punita con la reclusione da due a sette anni, è sufficiente cagionare per colpa la morte di una persona violando una norma sulla circolazione stradale, purché la violazione sia causalmente collegata all’evento.
La distinzione non è soltanto teorica. Nella prassi, quando c’è un incidente con morti o feriti, è sufficiente l’infrazione di una regola ordinaria del Codice della strada perché le forze dell’ordine procedano con la denuncia all’autorità giudiziaria.
I casi giudiziari confermano quanto ampio sia il perimetro della disposizione. La responsabilità è stata affermata, ad esempio, nei confronti del conducente che non aveva adeguato la velocità: l’obbligo di comportarsi in modo da non creare pericolo o intralcio per gli altri è la regola generale della sicurezza stradale e il dovere di moderare la velocità ne rappresenta un’applicazione diretta.
Lo stesso orientamento emerge nelle decisioni relative all’investimento dei pedoni: il conducente deve sempre adeguare la guida alle caratteristiche dei luoghi, tenendo conto di attraversamenti, fermate degli autobus, esercizi commerciali o abitazioni che rendano prevedibile l’attraversamento della carreggiata.







