Vendite su internet dei privati: ecco quando vanno tassate
La legislazione in atto non fissa confini per chi esercita il commercio attraverso il web. Spesso i limiti vengono dalla Cassazione
6' di lettura
I punti chiave
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1) Sono un appassionato e profondo conoscitore di vini pregiati e da ormai qualche anno effettuo vendite tramite siti internet come eBay o Catawiki, attraverso i quali, peraltro, qualche volta acquisto anche delle bottiglie da rivendere. Sono tenuto a dichiarare qualcosa al Fisco?
Chiedilo al Sole
Un rapporto Eurispes dell’anno scorso ha acceso i riflettori su una pratica diffusa tra gli italiani: usare il web per fare impresa a tutti gli effetti, senza però dichiarare nulla al Fisco e, soprattutto, senza versare tasse. Il meccanismo funziona così: ci si registra sulle piattaforme come semplici venditori occasionali, quando in realtà si sta portando avanti una vera attività di rivendita professionale.
La soglia
Superata una certa soglia di transazioni e/o importi, però, non si può più parlare di venditore occasionale: si diventa a tutti gli effetti un professionista, tenuto a versare le imposte sui guadagni realizzati e a porre in essere tutti gli adempimenti previsti.
Solo chi vende davvero in modo saltuario, senza alcuna organizzazione imprenditoriale alle spalle, rientra nella categoria degli occasionali. È il caso, per fare un esempio, di chi mette in vendita lo scooter o l’auto usata (non da collezione) o un altro oggetto personale: un’operazione che per sua natura non ha nulla di professionale né richiede una struttura organizzata e quindi non può essere assoggettata a tassazione.
La differenza principale, ai fini tributari, tra la qualificazione di soggetto esercente attività d’impresa rispetto a quella di venditore occasionale sta nell’assoggettamento a imposta: colui che professionalmente e abitualmente esercita il commercio - anche in maniera non organizzata imprenditorialmente - col fine ultimo di trarre un profitto, realizza redditi d’impresa ex articolo 55 del Tuir, tassabili ai fini Irpef, ed è anche assoggettato a Iva come previsto dall’articolo 4 del Dpr 633/1972; chi cede occasionalmente i beni personali, solitamente di modico valore, non è invece soggetto ad alcuna delle predette imposte; la Suprema Corte, poi, nel tempo e con riferimento a coloro che operano nel settore delle opere d’arte e oggetti da collezione, ha individuato anche una sorta di figura intermedia, ossia quella dello speculatore occasionale, cioè chi acquista occasionalmente beni (per esempio, opere d’arte) per rivenderle allo scopo di conseguire un utile, generando redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera i del Tuir, non scontando però l’Iva, per mancanza del requisito dell’abitualità (Cassazione, 1603/2024, 6874/2023 e 30895/2024).







