Diritti civili

Fine vita, come funziona la legge approvata in Veneto

Il Veneto è la prima regione governata dal centrodestra a definire i tempi e le procedure per il suicidio medicalmente assistito. Il consiglio regionale ha approvato la legge sul fine vita

Da sx a dx in alto: Il presidente del Consiglio Regionale del Veneto Luca Zaia , il segretario generale Roberto Valente e il presidente della Giunta Regionale del Veneto Alberto Stefani (in basso) durante le operazioni di voto per l’approvazione della legge regionale per il fine vita assistito, in aula consigliare di palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio Regionale del Veneto, Venezia, ANSA

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Il Veneto è la prima regione governata dal centrodestra a definire i tempi e le procedure per il suicidio medicalmente assistito. Dopo due giorni di discussione, il Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge di iniziativa popolare “Liberi subito”, già esaminata e bocciata nel gennaio del 2024 per un solo voto. Oltre due anni e mezzo dopo, il progetto che nasce da una mobilitazione dell’associazione Luca Coscioni con la raccolta di 9mila firme, è passato con 32 voti favorevoli, 4 astenuti e 14 contrari. Decisivi sono stati gli emendamenti presentati e approvati prima del voto finale, di cui dieci a firma del presidente della Regione Alberto Stefani, che «ammorbidisco» alcuni passaggi che nella legge di iniziativa popolare dell’associazione Coscioni giudicati illegittimi dalla Consulta.

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Così, nella nuova legge veneta passata in Consiglio, il palliativista (figura che rassicura la parte più conservatrice di entrambi gli schieramenti) risulta centrale; compare un comitato bioetico regionale per dare indicazioni ai comitati delle singole Usl, il personale medico e sanitario partecipa a titolo volontario ai comitati e il farmaco viene autosomministrato dal paziente richiedente, non dal personale medico che comunque supervisiona.

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Gli emendamenti

«In Consiglio regionale abbiamo approvato gli emendamenti che ho promosso al progetto di legge “Liberi subito”, riscrivendone il testo nel senso del favor vitae e nel rispetto del quadro delineato dalla Corte Costituzionale. Il nostro obiettivo è chiaro: tutelare la dignità della persona e garantire a tutti i veneti il pieno accesso alle cure palliative, assicurando che ogni scelta sia preceduta da valutazioni serie, competenti e consapevoli» ha scritto sui social il governatore del Veneto Alberto Stefani, che ha aggiunto: «Per questo abbiamo previsto: il parere rafforzato del palliativista nella Commissione chiamata a valutare le richieste di suicidio medicalmente assistito; un Comitato Bioetico Regionale che fornisca indirizzi ai comitati territoriali; la tutela della volontarietà del medico che assiste». Il testo approvato prevede anche che il paziente vada preventivamente informato della possibilità di accedere alle cure palliative e della possibilità di richiedere un sostegno psicologico alle associazioni Pro Vita (inserito all’ultimo minuto) che sono contro una legge sul fine vita dignitoso, cioè ciò che il paziente sta chiedendo. Non deve farlo: può.

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Le premesse

Nella nuova legge veneta si mantiene ovviamente, ed è la necessaria premessa, il perimetro di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con una sentenza del 2019: restano saldi i requisiti nazionali per ottenere una risposta positiva al suicidio medicalmente assistito, e quindi l’accesso viene consentito a persone affette da patologie irreversibili, che dipendono da trattamenti sanitari vitali, che provano sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili, e che sono pienamente capaci di intendere e di volere, quindi di prendere decisioni consapevoli e libere per il proprio corpo. Solo il paziente può richiedere l’accesso al fine vita.

Le tappe

Il malato continua dunque a fare richiesta dell’accesso al suicidio medicalmente assistito all’Ulss (Azienda Unità Locale Socio Sanitariadi residenza). L’analisi dei requisiti (quelli della sentenza) spetta a commissioni mediche multidisciplinari, una per ogni azienda sanitaria, da costituire entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge. I suoi membri sono individuati dall’Ulss su base volontaria tra i suoi dipendenti. La legge veneta stabilisce che in ogni commissione siano un medico, un neurologo, uno psicologo, uno psichiatra, un medico legale, un infermiere e un palliativista e un bioeticista. Il medico palliativista ha un ruolo centrale: il suo parere non è vincolante all’interno della commissione multidisciplinare, ma è «rafforzato». Significa che la commissione, se di parere collegiale contrario al suo, dovrà presentare una motivazione circostanziata per poter procedere. Dalla commissione dell’Usl la decisione passa al comitato etico, che valuta la scelta del malato e dà un parere definitivo. Il Veneto aggiunge anche un comitato regionale bioetico, la cui nomina spetta alla giunta regionale, che esprimerà linee guida e un parere non vincolante da presentare al comitato etico.

L’autosomministrazione

Se la risposta finale degli istituti coinvolti sarà sì, il farmaco dovrà essere autosomministrato: non può essere somministrato dal sistema sanitario nazionale perché non rientra nei Lea, livelli essenziali dell’assistenza. Concretamente è la commissione medica a indicare al paziente la metodica e il farmaco idonei a garantire la fine vita più indolore e dignitosa possibile. Resta l’assistenza prestata dal personale dell’azienda territorialmente competente. Nel complesso la prestazione è erogata gratuitamente al paziente. Tutte le spese sono a carico del bilancio regionale.

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