Tax credit

Zes Unica e Transizione 5.0, cumulo in base alla dimensione finale dell’impresa

I chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate lunedì 23 giugno nella risposta a interpello 168/2025

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La risposta n. 168/2025 dell’agenzia delle Entrate del 23 giugno affronta due nodi cruciali per le imprese che intendono cumulare il credito d’imposta Zes Unica con quello Transizione 5.0: quando si cristallizza la dimensione aziendale e come si applica il divieto di doppio finanziamento. Un’analisi tecnica rilevante in vista delle prossime scadenze.

Cristallizzazione della dimensione aziendale: il nodo temporale

Il chiarimento più importante è sul momento in cui va determinata la dimensione dell’impresa — media o grande — ai fini dell’accesso alle aliquote differenziate del credito Zes Unica. Il quesito nasce dal caso di una società che ha già presentato comunicazioni ex ante come media impresa, ma che, con l’approvazione del bilancio 2024, supererà i parametri dimensionali e diventerà una grande impresa.

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La risposta è netta: «Ai fini del credito di imposta Zes Unica per il 2025, l’istante dovrà verificare la propria dimensione (a seguito dell’approvazione del bilancio relativo al 2024) al momento dell’invio della comunicazione integrativa», cioè quella ex post.

Dunque, non rileva la dimensione al momento della prima comunicazione (31 marzo – 30 maggio 2025), ma quella all’invio della comunicazione integrativa (18 novembre – 2 dicembre 2025). Ciò impone di aggiornare i dati e ricalcolare il beneficio in funzione dello status dimensionale definitivo, eventualmente rinunciando ai maggiori incentivi previsti per le Pmi.

C’è da augurarsi che il modello di comunicazione integrativa consenta la modifica della dimensione: il modello 2024 non lo faceva.

Transizione 5.0: l’Agenzia si dichiara incompetente

Sul credito Transizione 5.0, l’Agenzia si dichiara incompetente: «la relativa individuazione [della dimensione aziendale] non è di competenza della scrivente, non riguardando alcuna disposizione tributaria». La gestione del credito, infatti, è affidata a Mimit e Gse.

Questa risposta non è solo formale: conferma che la misura rientra nel perimetro degli aiuti alla transizione energetica e ha regole proprie, diverse da quelle fiscali, lasciando però irrisolta la questione su quale sia la dimensione da considerare nel caso di variazioni in corso d’anno.

Doppio finanziamento: la linea sottile del cumulo

Il secondo quesito dell’interpello verte sul divieto di doppio finanziamento, soprattutto in caso di cumulo tra credito Zes Unica (finanziato con risorse non Pnrr) e credito Transizione 5.0 (finanziato con risorse Pnrr). L’istante proponeva di applicarlo solo se ntrambe le misure sono coperte da fondi Pnrr.

Anche qui l’Agenzia si chiama fuori: «il tema sollevato [...] è stato oggetto di esame da parte della Ragioneria Generale dello Stato [...] con la circolare n. 33/2021». Secondo tale circolare, il divieto va interpretato tenendo conto delle regole su fondi europei e Pnrr. In sostanza, il cumulo è ammesso solo nei limiti del costo totale ammissibile, anche se una delle due misure è non-Pnrr.

Il principio, quindi, non è aggirabile: resta obbligatorio garantire che le spese agevolate con credito Zes Unica non siano già coperte da credito Transizione 5.0 e viceversa. L’impresa beneficiaria dovrà predisporre sistemi di tracciabilità e rendicontazione adeguati.

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Tra certezza giuridica e complessità operativa

Chiariti alcuni aspetti importanti, la risposta conferma la frammentazione delle competenze fra Entrate, Mimit, Gse e Ragioneria generale. Con un aumento della complessità procedurale per le imprese, soprattutto nei casi di cumulo.

La mancata “cristallizzazione” della dimensione alla data della comunicazione originaria introduce una variabile rilevante nelle strategie aziendali: si dovrà monitorare con attenzione il passaggio da Pmi a grande impresa e valutarne gli effetti sulle agevolazioni.

Sul doppio finanziamento, l’onere di verificare i limiti di cumulo ed evitare sovrapposizioni non è solo tecnico, ma anche gestionale: richiede presidio continuo e rendicontazione precisa.

I chiarimenti, pur parziali, sono un passo avanti. Ma resta l’esigenza di un coordinamento normativo e operativo più efficace.

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