Abbonamento alla pay tv, è nullo il rinnovo automatico
La clausola è vessatoria e va approvata in forma scritta
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È nulla la clausola di rinnovo tacito di un contratto stipulato attraverso la sottoscrizione di un formulario unilateralmente predisposto da uno dei contraenti se il consumatore non l’ha esclusa (cosiddetto opt-out) sbarrando un’apposita casella, ma non l’ha approvata con una specifica sottoscrizione: lo afferma la Cassazione, con l’ordinanza 12153 del 30 aprile 2026, con riguardo a un contratto di abbonamento a una pay-tv che, nelle condizioni generali, conteneva una clausola di rinnovo automatico in assenza di disdetta.
La posizione della Cassazione
La Corte osserva che l’articolo 1341, comma 2, del Codice civile, non si limita a richiedere la conoscibilità delle condizioni generali al contraente diverso da quello che le ha predisposte, ma impone, per le clausole cosiddette vessatorie (come quella di rinnovo tacito), una specifica approvazione scritta. Questa prescrizione serve a richiamare l’attenzione del potenziale aderente sul contenuto a lui sfavorevole nei contratti predisposti unilateralmente dal professionista: la funzione della sottoscrizione separata è un presidio minimo di consapevolezza dell’aderente rispetto alle condizioni gravose inserite nel modulo.
Per la Cassazione, il meccanismo utilizzato nel modulo oggetto di giudizio ha rovesciato il modello legale: con la seconda firma non si chiedeva al contraente debole di approvare le clausole vessatorie, ma di escludere quelle non accettate, dopo una precedente approvazione di tutte le condizioni generali. In altre parole, le clausole negoziali risultavano automaticamente accettate, salvo la cancellazione che il consumatore avesse indicata.







