Alla Consob più poteri, ma potrà dover rispondere in giudizio
Anticipo del controllo sui prodotti finanziari già dalla fase della pubbli€cità
di Antonio Criscione
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Per la Consob più poteri e flessibilità, ma anche un boccone piuttosto difficile da digerire (che però riguarda tutte le authority). Il disegno di legge sull’ammodernamento dei mercati dei capitali che sarà presentato la settimana prossima in Consiglio dei ministri, contiene una novità che subito salta agli occhi ed è che - se non ci saranno modifiche durante l’iter legislativo - le authority potranno essere portate in tribunale da un terzo danneggiato da un soggetto vigilato, se la vigilanza non c’è stata. Il ddl, annunciato in settimana a Milano dal sottosegretario al Mef Federico Freni (si veda Plus24 di oggi), si occupa anche direttamente dell’autorità di controllo su quei mercati. Inoltre l’authority guidata da Paolo Savona, potrà anticipare il suo controllo sui prodotti finanziari già a partire dalla fase della pubblicità e inoltre ci sono novità sul sistema sanzionatorio.
La chiamata in giudizio
La norma sulla “responsabilità” vale per tutte le autorità indipendenti (Banca d’Italia, Consob, Isvap e Covip oltre all’Autorità garante della concorrenza e del mercato). Interviene infatti sull’articolo 24 della legge 262/2005, dopo la norma che chiama a rispondere i dipendenti e i componenti tali organi per danno causato per dolo o colpa grave. Il ddl aggiunge che «chi ha subito un danno per effetto di un atto o di un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato da una delle Autorità (suddette), può agire contro di essa per ottenere soltanto il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti sulla cui osservanza è mancata la vigilanza dell’Autorità stessa». La relazione al decreto spiega che una pronuncia in tal senso si potrà avere solo se il comportamento dell’autorità contraddica una giurisprudenza granitica in materia (e già questo in Italia pare complicato che si verifichi), ma nel testo non c’è questa indicazione. Si tratta di una norma che sicuramente susciterà molte reazioni e discussioni, anche perché sembra rivolta a una vigilanza orientata a singole operazioni (che sono quelle che possono causare danni ai singoli risparmiatori, anziché sul sistema.
La pubblicità
Di grande importanza la norma che attribuisce alla Consob nuovi poteri di contrasto alla pubblicità su servizi e attività di investimento. Si tratta di una possibilità che era stata richiesta da tempo dall’authority per tutelare gli investitori prima ancora che aderiscano agli investimenti prospettati da operatori finanziari abusivi. Potranno essere vietate pubblicità diffuse tramite internet (sotto forma di banner, inserzioni, pop-up e mailing list) o altri mezzi di comunicazione da soggetti abusivi. Con il nuovo potere la Consob avrà la possibilità di ordinare l’oscuramento, rivolgendosi ai provider.
Il «concordato»
Il ddl interviene anche sul tema dei poteri sanzionatori della Consob. In pratica viene istituita una procedura negoziale che permetterebbe di evitare la sanzione rimuovendo il comportamento dell’intermediario censurato. In pratica entro trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, il destinatario può presentare impegni per rientrare dalla situazione fuori norma. Spetterà poi alla Consob valutare l’idoneità degli impegni assunti dal soggetto vigilato ed eventualmente pubblicarli. La procedura è applicabile a tutti i provvedimenti sanzionatori irrogabili da Consob, inclusi quelli emessi per violazione in tema di abusi di mercato.
Le incompatibilità
Vengono inoltre ridotti da due anni a uno i periodi di cooling in e cooling off non solo di Consob, ma anche di Bankitalia e Ivass. Si tratta del periodo durante il quale precedentemente o successivamente a un incarico di vertice presso una di queste autorità non si possono, rispettivamente, aver svolto o svolgere attività presso determinati soggetti.

