Assistenza stragiudiziale riservata agli avvocati
L’attività continuativa è l’esercizio abusivo della professione legale
2' di lettura
I punti chiave
2' di lettura
Costituisce esercizio abusivo della professione di avvocato sia l’assistenza stragiudiziale sia la consulenza legale senza averne titolo. Lo afferma la Cassazione, con la sentenza 18734 della Sesta sezione penale depositata ieri. Confermata, quindi, la condanna inflitta dalla Corte d’appello a carico di un imputato per violazione dell’articolo 348 del Codice penale: sotto la lente era finita l’attività svolta a supporto di una società in modo continuativo, sistematico e professionale, e collegata ad attività giurisdizionale.
Attività e competenze
La Corte ricorda che l’articolo 2 comma 2 dell’ordinamento professionale forense, legge n. 247 del 2012, stabilisce che le due attività oggetto dell’asserito esercizio illegittimo, contestato dalla Procura, sono di competenza degli avvocati se esercitate in maniera continuativa, non episodica e organizzata.
«Quindi - osserva la sentenza - nel caso in esame ha soltanto rilevanza l’effettivo svolgimento di una attività con siffatte caratteristiche ad opera dell’imputato, non essendo invece necessaria l’esistenza di un mandato formale per l’attività giudiziale». A rilevare è invece che l’attività di consulenza sia destinata a incidere su un contenzioso giudiziale, presente o futuro.
La giurisprudenza della Cassazione civile, ricorda la sentenza depositata ieri, per quanto riguarda il pagamento degli onorari, ha del resto messo in evidenza che l’attività stragiudiziale in collegamento con quella giudiziale può essere anche solo quella preparatoria o quella indirizzata alla conclusione di una transazione che metta fine alla controversia, anche se la definizione della controversia ha avuto luogo non sotto forma di conciliazione davanti al giudice, ma attraverso un accordo extraprocessuale.
E, nel caso approdato davanti alla Cassazione, la consulenza svolta era rivolta a trovare la migliore linea difensiva (opposizione o transazione) per reagire ad atti giudiziale già notificati.






-U48861288168cVE-1440x752@IlSole24Ore-Web.jpg?r=650x341)

