Il quadro

Class action, il 50% punta a bloccare clausole e prassi illecite

La piattaforma telematica del ministero della Giustizia censisce oltre 100 azioni di classe. L’iter più snello favorisce le richieste inibitorie

di Bianca Lucia Mazzei

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Sono oltre 100le azioni di classe censite dalla piattaforma telematica del ministero della Giustizia e quasi la metà intende bloccare comportamenti o clausole contrattuali scorrette. È inoltre molto probabile che le azioni inibitorie siano molte di più perché non tutte vengono pubblicate sulla piattaforma, come succede per quelle risarcitorie.

Puntare innanzitutto sulla cessazione delle condotte dannose è una strategia che ha diversi vantaggi: incontra meno ostacoli procedurali, porta ad esiti efficaci (se l’azione viene accolta), apre la strada ad eventuali azioni risarcitorie o, più spesso, alla conclusione di accordi transattivi.

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È questo il quadro che emerge dall’esame delle azioni collettive presenti sulla piattaforma telematica eseguito dallo studio legale internazionale Cleary Gottlieb, a cinque anni dalla riforma della class action varata nel 2019 ma in vigore da maggio 2021, e a tre dall’introduzione delle azioni rappresentative previste dal Dlgs 28/2023.

CLASS ACTION

Azioni collettive suddivise per anno d’avvio e tipologia: risarcitoria, inibitoria e mista (sia risarcitoria che inibitoria)

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AZIONI RAPPRESENTATIVE

Azioni collettive suddivise per anno d’avvio e tipologia: risarcitoria, inibitoria e mista (sia risarcitoria che inibitoria)

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Regole e numeri

Con l’obiettivo di rafforzare lo strumento della class action, la legge 31/2019 l’ha inserita nel Codice di procedura civile e ha allargato sia la platea dei potenziali ricorrenti, sia quella degli illeciti contestabili. A questa strada, nel 2023, il decreto legislativo n.28 (per recepire la direttiva Ue 2020/1828) ha affiancato un’altra possibilità di tutela collettiva: l’azione rappresentativa che opera all’interno del Codice del consumo e ha un campo di applicazione più ristretto.

La procedura però è simile e, ad oggi, fra class action e azioni rappresentative, sono 113 i fascicoli iscritti nella piattaforma telematica (il numero reale però è inferiore perché alcune sono duplicate).

In base alla classificazione effettuata da Cleary Gottlieb le azioni risarcitorie sono 42, mentre quelle inibitorie sono 39. Per le iniziative inibitorie basate sulla legge 31/2019 non c’è obbligo di pubblicazione online: molte quindi non vengono censite. Ci sono poi 19 azioni miste (inibitorie che risarcitorie).

Esiti e tendenze

Le azioni collettive accolte nel merito sono state sette, 44 sono state dichiarate ammissibili e 16 inammissibili. Sono invece 33 i procedimenti che si sono estinti (spesso dopo la dichiarazione di ammissibilità) e questo è probabilmente dovuto al raggiungimento di accordi transattivi. «La corsa alle class action risarcitorie auspicata dai promotori della riforma del 2019 non c’è stata - spiega Carlo Santoro, partner dello studio Cleary Gottlieb -, tant’è che, in questo ambito, i cosiddetti litigation fund non si sono ancora messi in moto». «La procedura - continua Santoro - è molto complessa, soprattutto nella fase di determinazione dei risarcimenti (l’iter ricalca quello fallimentare e non è stato ancora sperimentato) e questo può aver reso “preferibili” le iniziative inibitorie, fortemente cresciute dopo il varo del Dlgs 28/2023 che ha introdotto le azioni rappresentative».

Per le azioni inibitorie non è inoltre necessaria l’omogeneità delle posizioni degli aderenti (un requisito che spesso determina l’inammissibilità delle class action) ma la messa in atto di una condotta dannosa per una pluralità di individui. E non serve neanche l’adesione dei soggetti danneggiati, poiché l’azione può essere portate avanti solo dalle associazioni dei consumatori.

«È uno strumento molto efficace - dice Alessandro Mostaccio, presidente del Movimento consumatori - perché punta a far cessare la condotta. E una volta ottenuta la dichiarazione della scorrettezza di una pratica o di una clausola contrattuale, si può tentare di arrivare ad accordi transattivi o valutare l’avvio di un’azione risarcitoria. Ma aver previsto l’adesione espressa dei danneggiati (la riforma ha scelto l’opt-in) allunga i tempi e complica la procedura».

GLI ESITI

La situazione delle class action (legge 31/2019) e delle azioni rappresentative (Dlgs 28/2023). La stessa iniziativa può essere conteggiata più volte

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Per aderire bisogna sempre passare per il portale e le associazioni dei consumatori in una lettera al ministero della Giustizia hanno chiesto di essere incluse fra i legali rappresentanti, la possibilità di caricare le adesioni in modo massivo (e non solo individuale) e l’estensione dell’obbligo di pubblicazione a tutte le azioni inibitorie.

«La crescita delle class action non misura la capacità di tutela: il banco di prova è trasformare l’accertamento in ristori - dice Federico Cavallo, responsabile relazioni esterne di Altroconsumo -. Risultati come il Dieselgate (decine di migliaia di consumatori indennizzati grazie a un accordo transattivo) sono stati raggiunti sulla base della normativa precedente la riforma del 2019 e sarebbero probabilmente stati impossibili con le norme attuali. Il portale non può essere solo una vetrina di ricorsi: deve diventare un’infrastruttura di gestione con un ruolo operativo riconosciuto alle associazioni e maggiore trasparenza su esiti, liquidazioni e pagamenti».

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