Corte Ue, i partiti non possono usare marchi noti senza «giusto motivo»
Il caso riguarda l’uso da parte di un partito fiammingo del logo Ikea. In gioco diritti fondamentali di pari rango: proprietà e libertà d’espressione
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Si può sfruttare la notorietà di un marchio famoso e internazionale, come Ikea, per rafforzare il proprio messaggio politico, appellandosi alla libertà d’espressione? A questa domanda risponde, in maniera sostanzialmente negativa, la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-298/23, resa nota ieri, martedì 8 settembre.
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La vicenda
La vicenda prende avvio nel 2022, in Belgio, quando il partito politico Vlaams Belang, appartenente al mondo dell’estrema destra fiamminga, durante una conferenza stampa trasmessa anche sui social media, presentò il proprio programma politico intitolato «IKEA-PLAN – Immigratie Kan Echt Anders» («Piano IKEA –l’Immigrazione può davvero andare diversamente»), che si poneva l’obiettivo di riformare la politica di asilo e di immigrazione nel Paese. Le proposte politiche erano accompagnate da alcune illustrazioni che avevano al loro interno segni corrispondenti ai marchi Ikea e personaggi simili a quelli che compaiono nelle istruzioni di montaggio dei prodotti dell’azienda svedese.
Inter Ikea, che è titolare dei marchi comparsi nel programma politico, intentò, quindi, un’azione legale in Belgio per contraffazione nei confronti dell’associazione Vrijheidsfonds, che aveva condotto la campagna del partito Vlaams Belang.
Il giudice belga
Di fronte al giudice nazionale, la difesa dell’associazione Vrijheidsfonds si è mossa fra ammissione e «giusto motivo», ovvero ha riconosciuto di aver utilizzato i marchi Ikea senza il consenso del titolare, ma ha sostenuto di aver sfruttato la notorietà di questi loghi per rafforzare il proprio messaggio. L’argomentazione alla base è che si tratti di un «giusto motivo» in base alla normativa dell’Unione europea, che tutelerebbe la libertà di espressione, compresa la libertà di esprimere opinioni politiche e la parodia politica. I riferimenti normativi, in proposito, sono l’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento Ue 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell’Ue, e l’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 6, della direttiva Ue 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa.
Il giudice belga, valutando di trovarsi di fronte a un caso in cui c’è un conflitto tra diritti fondamentali di pari rango - proprietà e libertà d’espressione - ha sottoposto la questione alla Corte di giustizia Ue.







