Avvocati: dalle incompatibilità ai compensi, primo sì alla riforma forense
Il testo della legge delega ora passa al Senato. Novità anche su forme di esercizio della professione
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Ottiene un primo sì la riforma dell’ordinamento forense. Il disegno di legge delega, messo a punto dal ministero della Giustizia e rivisto su aspetti cruciali nel corso dei lavori parlamentari è stato approvato dalla Camera e sbarcherà al Senato dove l’aspettativa è per un’approvazione rapida.
Per il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto «è un passo importante verso un sistema forense più dinamico, autorevole e vicino alle esigenze del Paese», mentre per il presidente del Cnf Francesco Greco «l’avvocatura volta pagina. Dopo quasi quattordici anni in cui il mondo, la società, il mercato e la giurisdizione sono profondamente cambiati, si apre finalmente la strada a una riforma organica, moderna e al passo con i tempi: una riforma capace di adeguare la legge professionale forense alla realtà contemporanea e di rendere l’avvocatura più vicina ai cittadini e ai loro diritti».
Il nodo consulenza
La legge delega indica, innanzitutto, quali attività professionali devono essere riservate esclusivamente agli iscritti all’Albo degli avvocati. In particolare, per quanto riguarda la consulenza (aspetto assai delicato soprattutto per i riflessi con le altre professioni ordinistiche) è prerogativa degli avvocati l’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale se collegata all’attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, con l’eccezione di competenze espressamente individuate, relative a specifici settori del diritto previste dalla legge per chi svolge altre professioni regolamentate.
I giuristi d’impresa
Quanto ai giuristi d’impresa, nell’ambito dell’attività di consulenza e di assistenza legale stragiudiziale, è comunque consentito instaurare rapporti di lavoro subordinato oppure stipulare contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata nell’esclusivo interesse del datore di lavoro.
L’equo compenso
In materia di remunerazione sì alla libera pattuizione delle parti (in sua assenza il riferimento sarà costituito dai parametri forensi che il ministero si impegna ad aggiornare ogni due anni), che dovrà comunque essere adeguata alla quantità e alla qualità della prestazione resa e potrà essere parametrata al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. In ogni caso, specifica la legge, la libera pattuizione non opera nei casi regolati dalla disciplina sull’equo compenso.







