Alla Camera

Avvocati: dalle incompatibilità ai compensi, primo sì alla riforma forense

Il testo della legge delega ora passa al Senato. Novità anche su forme di esercizio della professione

di Giovanni Negri

Riforma forense, La Lumia (Ordine avvocati Milano): «Cornice moderna per l’esercizio della professione»

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Ottiene un primo sì la riforma dell’ordinamento forense. Il disegno di legge delega, messo a punto dal ministero della Giustizia e rivisto su aspetti cruciali nel corso dei lavori parlamentari è stato approvato dalla Camera e sbarcherà al Senato dove l’aspettativa è per un’approvazione rapida.

Per il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto «è un passo importante verso un sistema forense più dinamico, autorevole e vicino alle esigenze del Paese», mentre per il presidente del Cnf Francesco Greco «l’avvocatura volta pagina. Dopo quasi quattordici anni in cui il mondo, la società, il mercato e la giurisdizione sono profondamente cambiati, si apre finalmente la strada a una riforma organica, moderna e al passo con i tempi: una riforma capace di adeguare la legge professionale forense alla realtà contemporanea e di rendere l’avvocatura più vicina ai cittadini e ai loro diritti».

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Greco (Cnf): “Riforma condivisa nata sotto una buona stella”

Il nodo consulenza

La legge delega indica, innanzitutto, quali attività professionali devono essere riservate esclusivamente agli iscritti all’Albo degli avvocati. In particolare, per quanto riguarda la consulenza (aspetto assai delicato soprattutto per i riflessi con le altre professioni ordinistiche) è prerogativa degli avvocati l’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale se collegata all’attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, con l’eccezione di competenze espressamente individuate, relative a specifici settori del diritto previste dalla legge per chi svolge altre professioni regolamentate.

I giuristi d’impresa

Quanto ai giuristi d’impresa, nell’ambito dell’attività di consulenza e di assistenza legale stragiudiziale, è comunque consentito instaurare rapporti di lavoro subordinato oppure stipulare contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata nell’esclusivo interesse del datore di lavoro.

L’equo compenso

In materia di remunerazione sì alla libera pattuizione delle parti (in sua assenza il riferimento sarà costituito dai parametri forensi che il ministero si impegna ad aggiornare ogni due anni), che dovrà comunque essere adeguata alla quantità e alla qualità della prestazione resa e potrà essere parametrata al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. In ogni caso, specifica la legge, la libera pattuizione non opera nei casi regolati dalla disciplina sull’equo compenso.

La forma societaria

L’esercizio della professione forense in forma societaria può concretizzarsi con la costituzione di società di persone, società di capitali o società cooperative. Tra le condizioni: la partecipazione sociale, all’interno dell’organismo societario, detenuta dagli avvocati oppure da questi insieme ad altri professionisti iscritti nei rispettivi Albi deve corrispondere almeno a due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto. In ogni caso la distribuzione degli utili non dovrà provocare condizionamenti all’indipendenza, all’autonomia e alla libertà decisionale dei soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale.

La monocommittenza

Tra i criteri di delega anche l’attività svolta da un avvocato, a fronte della percezione di un compenso, nei confronti di determinati soggetti come un altro avvocato, un’associazione tra avvocati, una rete tra avvocati o multidisciplinare dotata di soggettività giuridica oppure una società tra avvocati. In questi casi si prevede l’introduzione di una disciplina organica attraverso contratti lavorativi di monocommittenza o di collaborazione continuativa.

Meno incompatibilità

Rimosse le cause di incompatibilità legate all’assunzione di cariche societarie (amministratore unico, consigliere delegato, presidente o liquidatore di società di capitali) e ampliato il perimetro delle professioni compatibili, comprendendo le attività di amministratore di condomini e di agente sportivo.

Il tirocinio

Il tirocinio sarà della durata di 18 mesi con espressa previsione di rimborso spese per l’aspirante avvocato, mentre la nuova disciplina dell’esame, con una prova scritta e un’articolato orale, verrà verosimilmente tradotta in un decreto legge di immediata applicazione.

Sì alla riabilitazione

Sul piano disciplinare spazio alla riabilitazione e all’introduzione di un rito semplificato per le condotte di minore gravità.

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