Dati sanitari, il Codice della privacy a tutela della ricerca scientifica
Gli Irccs possono trattare le informazioni personali senza il doppio consenso
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Il valore dei dati clinici non si esaurisce nella cura del paziente, ma può essere ulteriormente messo a profitto dalla ricerca. «I dati sanitari sono un patrimonio collettivo che consente alla medicina di evolvere verso modelli sempre più predittivi e personalizzati», spiega Alessandro Venturi, presidente della Fondazione Irccs Policlinico san Matteo, durante l’incontro «Il valore dei dati sanitari per la ricerca negli Irccs: l’applicazione dell’articolo 110 bis e l’esperienza del san Matteo» di ieri mattina.
La dimostrazione è uno studio realizzato dal san Matteo che – argomenta Salvatore Corallo, oncologo e professore presso l’Università di Pavia – ha analizzato le cause della disparità di accesso alle cure e alle tecnologie per i malati di tumore alle vie biliari. La ricerca è resa possibile anche dalla particolare dispensa riconosciuta dal «Codice della privacy» agli Irccs. L’articolo 110 bis, comma 4 prevede infatti che gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico possano trattare i dati personali raccolti per finalità cliniche anche per la ricerca, senza necessità di acquisire nuovamente il consenso. Il san Matteo si è poi avvalso – spiega la dottoressa Alessandra Ferrari, coordinatrice clinical trial office - dell’articolo 14 del Gdpr grazie a cui è stato sufficiente pubblicare l’informativa della privacy sul sito dell’Istituto per presa visione.
Il nodo Irccs
Secondo Fausto Massimino, Legal governance & compliance One Roche Head, «l’articolo 110-bis rappresenta uno dei passaggi importanti verso un approccio più moderno e sostenibile sull’utilizzo dei dati sanitari per finalità scientifiche, superando una visione esclusivamente consenso-centrica e mantenendo al tempo stesso elevate garanzie di tutela per i pazienti». Rischia però di complicare il quadro una Faq pubblicata dal Garante della privacy il 6 giugno 2024: la pronuncia prevede la possibilità di estendere l’articolo 110-bis a «ogni tipo di ricerca medica, biomedica, epidemiologica, prospettica e retrospettiva» realizzata da enti che non godono del riconoscimento di Irccs, purché sia promossa da un Irccs. È una prospettiva, chiosa l’avvocato Agostino Migone De Amicis dello Studio legale Lca, che rischia di limitare la ricerca: «Abbiamo centri di ricerca importanti che non sono Irccs, quindi da questo punto di vista quella prerogativa può diventare un ostacolo».







