Dazi sul carbonio, da settembre l’elenco dei certificatori Cbam
Dalla Commissione europea le Faq con le indicazioni destinate agli operatori. Norme obbligatorie per chi importa oltre 50 tonnellate di massa netta per anno
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A cinque mesi dall’entrata in vigore del regime definitivo del Carbon border adjustment mechanism (Cbam), la Commissione europea provvede, con alcune Faq, a fornire agli operatori delle linee guida. Il documento annuncia che da settembre 2026 sarà disponibile l’elenco dei certificatori accreditati che devono verificare i dati reali delle emissioni relativi ai prodotti Cbam - fertilizzanti, idrogeno, energia elettrica, cemento, alluminio e ferro e acciaio - ; ammonisce gli operatori sul ricorso a soggetti diversi dai produttori per l’acquisizione dei dati reali; fornisce la mappa delle esenzioni collegate a requisiti soggettivi ovvero ai regimi speciali doganali.
Cosa prevedono le Faq
In particolare, le Faq, pubblicate il 27 maggio 2026, cercano in modo strutturato di creare una mappa degli adempimenti sia per gli operatori obbligati (importatori di merci Cbam per un quantitativo superiore alle 50 tonnellate di massa netta per anno), sia per coloro che possono evitare gli adempimenti dichiarativi.
Gli importatori che sono certi di non superare le 50 tonnellate nette globali di merci Cbam dovranno limitarsi a dichiarare questa specifica condizione nelle dichiarazioni di immissione in libera pratica utilizzando il codice Y137.
Per coloro che importano o presumono di importare merci Cbam per un quantitativo superiore alle 50 tonnellate globalmente considerate (ossia sommando tutte le merci Cbam importate), o che importanoenergia elettrica o idrogeno (senza alcun limite minimo), o che hanno deciso di agire come rappresentanti indiretti scatta, invece, una serie di obblighi immediati e, soprattutto, devono fin d’ora attrezzarsi opportunamente per adempiere a quanto richiesto dalla normativa.
Innanzitutto, al di là dei diversi codici di esenzione da utilizzare, se del caso, nelle dichiarazioni doganali (merci destinate a usi specifici o originarie di alcuni territori esentati dagli obblighi Cbam) i soggetti obbligati dovranno assumere la qualifica di Dichiarante autorizzato Cbam attraverso la procedura fissata in Italia dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica: senza la qualifica, cui corrisponde uno specifico account, non sarà possibile procedere all’immissione in libera pratica delle merci Cbam.







