Dogane

Dazi sul carbonio, da settembre l’elenco dei certificatori Cbam

Dalla Commissione europea le Faq con le indicazioni destinate agli operatori. Norme obbligatorie per chi importa oltre 50 tonnellate di massa netta per anno

di Fulvio Liberatore e Benedetto Santacroce

Emmy Ljs - stock.adobe.com

3' di lettura

English Version

3' di lettura

English Version

A cinque mesi dall’entrata in vigore del regime definitivo del Carbon border adjustment mechanism (Cbam), la Commissione europea provvede, con alcune Faq, a fornire agli operatori delle linee guida. Il documento annuncia che da settembre 2026 sarà disponibile l’elenco dei certificatori accreditati che devono verificare i dati reali delle emissioni relativi ai prodotti Cbam - fertilizzanti, idrogeno, energia elettrica, cemento, alluminio e ferro e acciaio - ; ammonisce gli operatori sul ricorso a soggetti diversi dai produttori per l’acquisizione dei dati reali; fornisce la mappa delle esenzioni collegate a requisiti soggettivi ovvero ai regimi speciali doganali.

Cosa prevedono le Faq

In particolare, le Faq, pubblicate il 27 maggio 2026, cercano in modo strutturato di creare una mappa degli adempimenti sia per gli operatori obbligati (importatori di merci Cbam per un quantitativo superiore alle 50 tonnellate di massa netta per anno), sia per coloro che possono evitare gli adempimenti dichiarativi.

Loading...

Gli importatori che sono certi di non superare le 50 tonnellate nette globali di merci Cbam dovranno limitarsi a dichiarare questa specifica condizione nelle dichiarazioni di immissione in libera pratica utilizzando il codice Y137.

Per coloro che importano o presumono di importare merci Cbam per un quantitativo superiore alle 50 tonnellate globalmente considerate (ossia sommando tutte le merci Cbam importate), o che importanoenergia elettrica o idrogeno (senza alcun limite minimo), o che hanno deciso di agire come rappresentanti indiretti scatta, invece, una serie di obblighi immediati e, soprattutto, devono fin d’ora attrezzarsi opportunamente per adempiere a quanto richiesto dalla normativa.

Innanzitutto, al di là dei diversi codici di esenzione da utilizzare, se del caso, nelle dichiarazioni doganali (merci destinate a usi specifici o originarie di alcuni territori esentati dagli obblighi Cbam) i soggetti obbligati dovranno assumere la qualifica di Dichiarante autorizzato Cbam attraverso la procedura fissata in Italia dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica: senza la qualifica, cui corrisponde uno specifico account, non sarà possibile procedere all’immissione in libera pratica delle merci Cbam.

La raccolta dei dati sulle emissioni

Le Faq chiariscono, in dettaglio, come ottenere i dati effettivi relativi alle emissioni connesse alla produzione di merci Cbam, ribadendo alcune definizioni chiave (come emissioni incorporate, emissioni indirette, emissioni connesse ai precursori, beni semplici o complessi) e, soprattutto, mettono in chiaro che la certificazione delle emissioni dovrà essere effettuata da verificatori Cbam accreditati e il primo elenco di coloro che dovrebbero aver ottenuto l’accreditamento dovrebbe essere reso disponibile a settembre 2026 (Paragrafo 5.12).

Dovranno essere esclusivamente gli operatori che producono merci Cbam in Paesi terzi a procedere alla verifica delle emissioni: le Faq allertano gli importatori sulla necessità di ottenere informazioni sulle emissioni verificate esclusivamente dagli operatori nei Paesi terzi che producono le merci Cbam. Se altri dovessero offrire agli importatori servizi di verifica, dovrebbero essere considerati «scam» (imbrogli). Qualora, pur disponendo dei valori effettivi delle emissioni, gli stessi non siano stati verificati, si dovrà ricorrere ai valori di default (quelli già pubblicati dalla Commissione nel Regolamento 2025/2061).

Di particolare rilievo risultano le istruzioni relative al calcolo delle emissioni o la totale estraneità dal perimetro Cbam per i numerosi casi connessi ai regimi speciali: dal transito (di norma totalmente esente) al perfezionamento passivo di merci unionali (separando il caso di merci di origine unionale da quello di merci non originarie dell’Unione, ma precedentemente immesse in libera pratica), all’ammissione temporanea e al trattamento delle merci che passano attraverso il regime del perfezionamento attivo.

Acquisto e gestione dei certificati Cbam

Infine, le Faq illustrano il meccanismo di acquisto e gestione dei certificati Cbam (attraverso la Common central platform) e spiegano il calcolo dell’effettivo debito Cbam, dal quale andranno dedotte le corrispondenti quote di assegnazione gratuita degli Ets garantite per le merci prodotte nell’Unione, oltre alcarbon price eventualmente assolto nei Paesi terzi. In caso di risultati in negativo, purtroppo verranno riportati a zero e non potranno essere utilizzati a compensazione di altri debiti Cbam, attuali o futuri.

Riproduzione riservata ©
Loading...

Brand connect

Loading...

Newsletter

Notizie e approfondimenti sugli avvenimenti politici, economici e finanziari.

Iscriviti