Derivati Otc, nella lite tra enti locali e banche pesa anche la Brexit
La Provincia di Pesaro e il Comune di Busto Arsizio sono alle prese con i contratti derivati disciplinati dagli accordi inglesi Isda
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Giudice inglese sì, giudice inglese no. Complice anche la Brexit (l’uscita del Regno Unito dalla Ue dopo il referendum del 2016), sui derivati disciplinati dagli accordi Isda (International swaps and derivatives association) non si dirime ancora il dubbio sulla giurisdizione nel contenzioso tra enti territoriali italiani e banche straniere. Due i casi più recenti: 1) Provincia di Pesaro e Urbino (che oltre ad aver vinto in primo grado avanti al Tribunale di Pesaro ha ottenuto il riconoscimento della giurisdizione italiana nonostante il diniego della High Court di Londra); 2) Comune di Busto Arsizio che invece è adesso in Cassazione per decidere quale sia il giudice competente (italiano o inglese, appunto) nella disputa contro la banca. Ma andiamo con ordine.
Provincia di Pesaro e Urbino
Il primo swap stipulato risale al 2003 ed è stato rinegoziato nel 2005: questi swap hanno prodotto esborsi per l’ente per 6.700.000 di euro. Di qui, nel 2021, la causa della Provincia marchigiana (difesa dagli avvocati Luca Zamagni, Giovanni Cedrini e Matteo Acciari) contro la banca per aver violato gli obblighi consulenziali e informativi assunti con uno specifico contratto.
Qualche mese dopo, la banca ha comunque citato in giudizio la Provincia alla High Court che ha confermato la giurisdizione inglese e la validità dei due swap. La banca, quindi, ha promosso regolamento di giurisdizione avanti la Cassazione a Sezioni unite per sentire confermata la giurisdizione inglese; la Corte (ordinanza 14939\2023) ha però stabilito la giurisdizione italiana in quanto l’articolo 13 dell’accordo Isda non si applica alle domande (come quelle proposte dalla Provincia) di responsabilità contrattuale o precontrattuale, riguardanti il contratto di consulenza.
Tribunale di Pesaro e Brexit
Nel frattempo, il Tribunale di Pesaro è giunto a sentenza il 23 dicembre 2024 e ha condannato la banca a risarcire tutti i danni all’ente. La questione più calda è stata: a decidere è il giudice inglese (storicamente più favorevole alle banche) oppure quello italiano? La giudice di Pesaro ha affermato che la sentenza del 2022 della High Court non potesse essere riconosciuta in Italia perché, dopo la Brexit del 2020, le sentenze inglesi non godono più di un regime favorevole al loro riconoscimento (previsto per i Paesi Ue dall’articolo 45 del regolamento 1215\2012), ma sono sottoposte alla legge di diritto internazionale privato (n. 218\1995, meno favorevole ai paesi extracomunitari come la Gran Bretagna dopo la Brexit).
Il Tribunale ha riconosciuto che il caso deciso dalla sentenza londinese era “speculare” a quello italiano e, quindi, andava affermata la giurisdizione del Bel Paese perché il nostro giudizio era iniziato prima. Il Tribunale, infine, aderendo ai principi espressi dalla Cassazione a Sezioni unite (sentenza 8770\2020), ha condannato la banca a risarcire alla Provincia tutti i flussi in quanto non aveva informato l’ente di costi occulti, mark to market e scenari probabilistici (oltre che per aver consigliato Irs vietati dalla normativa e speculativi).








