Droga alla guida, una circolare allenta la stretta ma restano rischi (anche sulle medicine). Il Mit conferma i test
Occorre comunque accertare che il conducente sia ancora sotto effetto delle sostanze stupefacenti o psicotrope. Intanto si attende la Consulta
di Guido Camera, Stefano D'Errico* ed Elio Santangelo*
4' di lettura
I punti chiave
4' di lettura
A pochi mesi dalla sua entrata in vigore, il nuovo reato di guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope - introdotto dalla riforma del Codice della strada (legge 177/2024) modificandone l’articolo 187 - conferma le sue criticità. Tanto che, con una circolare dell’11 aprile 2025, i ministeri dell’Interno e della Salute hanno diramato linee guida sulle procedure di accertamento, partendo dal presupposto che il reato possa dirsi integrato alla sola condizione che «la sostanza produca ancora i suoi effetti nell’organismo durante la guida».
Non è poco. Nei fatti, vuol dire recuperare il requisito dello stato di alterazione psico-fisica soppresso pochi mesi fa. Prima del 14 dicembre 2024, la colpa era aver creato pericolo mettendosi alla guida in stato di alterazione psico-fisica: dopo tale data, è diventata la mera assunzione (tranne che per i reati di omicidio e lesioni personali stradali - gravi o gravissime -, per i quali permane il requisito dello stato di alterazione). Ma restano rischi sia generali sia per chi assume medicinali.
Rischio incostituzionalità
La riforma può sfociare nell’arbitrio discriminatorio e nella responsabilità oggettiva. Basterà che i giudici seguano un’interpretazione adeguatrice come quella della circolare? Lo deciderà nei prossimi mesi la Corte costituzionale.
Infatti, con ordinanza dell’8 aprile 2025, il Tribunale di Pordenone ha sollevato alla Consulta la questione di legittimità costituzionale, ritenendo:
- «manifestamente irragionevole e iniquo» definire penalmente rilevante la mera positività di un soggetto alla sostanza, senza alcuna indagine sugli effetti per la capacità di guida;







