Codice della strada

Droga alla guida, una circolare allenta la stretta ma restano rischi (anche sulle medicine). Il Mit conferma i test

Occorre comunque accertare che il conducente sia ancora sotto effetto delle sostanze stupefacenti o psicotrope. Intanto si attende la Consulta

di Guido Camera, Stefano D'Errico* ed Elio Santangelo*

4' di lettura

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A pochi mesi dalla sua entrata in vigore, il nuovo reato di guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope - introdotto dalla riforma del Codice della strada (legge 177/2024) modificandone l’articolo 187 - conferma le sue criticità. Tanto che, con una circolare dell’11 aprile 2025, i ministeri dell’Interno e della Salute hanno diramato linee guida sulle procedure di accertamento, partendo dal presupposto che il reato possa dirsi integrato alla sola condizione che «la sostanza produca ancora i suoi effetti nell’organismo durante la guida».

Non è poco. Nei fatti, vuol dire recuperare il requisito dello stato di alterazione psico-fisica soppresso pochi mesi fa. Prima del 14 dicembre 2024, la colpa era aver creato pericolo mettendosi alla guida in stato di alterazione psico-fisica: dopo tale data, è diventata la mera assunzione (tranne che per i reati di omicidio e lesioni personali stradali - gravi o gravissime -, per i quali permane il requisito dello stato di alterazione). Ma restano rischi sia generali sia per chi assume medicinali.

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Rischio incostituzionalità

La riforma può sfociare nell’arbitrio discriminatorio e nella responsabilità oggettiva. Basterà che i giudici seguano un’interpretazione adeguatrice come quella della circolare? Lo deciderà nei prossimi mesi la Corte costituzionale.

Infatti, con ordinanza dell’8 aprile 2025, il Tribunale di Pordenone ha sollevato alla Consulta la questione di legittimità costituzionale, ritenendo:

- «manifestamente irragionevole e iniquo» definire penalmente rilevante la mera positività di un soggetto alla sostanza, senza alcuna indagine sugli effetti per la capacità di guida;

- ingiustamente parificate situazioni del tutto eterogenee (la condotta neutra, per la sicurezza stradale, di chi abbia assunto sostanze ma sia perfettamente lucido alla guida e quella di chi invece guidi effettivamente in stato di alterazione);

- «obiettiva» e «insuperabile» l’«incertezza» della norma, carente di «parametri a cui fare riferimento» per far capire all’interessato le conseguenze della propria condotta;

- violato il principio di offensività e materialità del fatto, per l’abbandono della «logica della lesione del bene giuridico tutelato», in favore del paradigma punitivo del «diritto penale d’autore».

Del resto, osserva il giudice remittente, con la sentenza 277/2004, la Consulta aveva escluso l’incostituzionalità del precedente articolo 187, proprio grazie alla presenza del requisito dello stato di alterazione derivante dall’assunzione.

Accertamenti e medicinali

Restano questioni sugli accertamenti, che riguardano anche i guidatori che assumono medicinali in grado di influenzare le abilità di guida. Il Dlgs 59/2011, allegato III, demanda infatti la valutazione dell’idoneità alla guida alla Commissione medica locale. Si dovrà tenere in dovuta considerazione questa norma al fine di un più completa futura disamina del tema, anche per assicurare omogeneità a livello nazionale.

La circolare dell’11 aprile indica le procedure di accertamento tossicologico-forense per alcol (articoli 186 e 186-bis del Codice) e sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 187). Relativamente alle sostanze, la circolare indica che:

- «occorre provare che la sostanza stupefacente o psicotropa sia stata assunta in un periodo di tempo prossimo alla guida del veicolo, tale da far presumere che la sostanza produca ancora i suoi effetti nell’organismo durante la guida»;

- sangue e saliva sono i liquidi biologici ritenuti idonei per tale verifica, mentre una positività urinaria non risulterebbe «indicativa di una intossicazione in atto».

Ma la correlazione tra positività rilevata su sangue o saliva e «una intossicazione in atto» potrebbe non essere sempre un dato sicuro e affidabile in ambito medico-legale. Nella circolare si dà indicazione ad aderire alle Linee guida del Gruppo tossicologi forensi italiani (Gtfi) quale «riferimento tecnico-scientifico». Così sarebbero adottate modalità omogenee di accertamento per garantire l’affidabilità del dato. Ma il Gtfi riporta che i cut-off utilizzati per stabilire la negatività/positività del campione «non sono cut-off interpretativi», quindi una positività rilevata non è necessariamente correlata con la sussistenza di effetti della sostanza sul conducente.

D’altra parte, la scelta di un certo cut-off può impattare sul tempo di rilevabilità di una sostanza nei liquidi biologici. In generale, tanto minore è il valore di cut-off adottato, tanto maggiore potrà essere il periodo correlato a un possibile esito positivo delle analisi, senza che ciò indichi necessariamente l’attualità della intossicazione.

La circolare affronta altri tre temi rilevanti. Il primo è la possibilità di acquisire informazioni su eventuali terapie farmacologiche svolte dal conducente (dichiarate o certificate) che dovrebbero «consentire una più completa valutazione e interpretazione dei risultati degli accertamenti tossicologici di secondo livello», senza che venga specificato chi e in che modo dovrebbe compiere questa valutazione e interpretazione.

Il secondo attiene alle sostanze stupefacenti e psicotrope e al riferimento al Dpr 309/1990, fonte normativa soggetta a continuo aggiornamento ove, oltre alle sostanze «collegate al sistema sanzionatorio per gli usi illeciti», c’è attualmente una lista di oltre 100 medicinali quindi potenzialmente indagabili.

Il terzo attiene alla scheda clinica di valutazione dello stato psico-fisico del conducente. In caso di omicidio o lesioni personali stradali gravi o gravissime, è previsto che un medico esegua un esame obiettivo specifico che, tuttavia, non esita documentalmente in una sintesi diagnostica di sussistenza o meno di stato di alterazione psico-fisica. Peraltro, queste condotte non sempre sono identificabili contestualmente ai sinistri, ma potrebbero esserlo in seguito. Quindi, fin da ora va evidenziata questa possibile criticità della fase di accertamento.

Intanto una nota del Mit sostiene che «la direttiva che disciplina le modalità dei controlli sull’uso di stupefacenti è stata adottata l’11 aprile in piena coerenza con le nuove regole che puntano a punire chi si mette alla guida dopo aver assunto droghe e superando il concetto (soggettivo e non dimostrabile) di “stato di alterazione”. È utile ricordare che il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha ribadito che l’assunzione di droga è ben diversa dall’uso di farmaci, anche cannabinoidi, con l’obiettivo di non penalizzare chi è sottoposto a cure mediche».

*Struttura complessa Uco Medicina legale, Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina

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