Le azioni

Due livelli di protezione in Europa con il Dsa: sanzioni e indennizzi

Il Digital Services Act affida un ruolo alle autorità ma anche ai singoli

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In Europa a giocare un ruolo decisivo sono le autorità di controllo che hanno la possibilità di aprire istruttorie e irrogare sanzioni milionarie, ma anche i singoli utenti possono chiedere risarcimenti del danno.

Domande di approfondimento generate da 24Ore AI

Le azioni degli utenti

La leva giuridica è il Regolamento europeo 2022/2065, il cosiddetto Digital Services Act (Dsa), pienamente applicabile anche in Italia dal 17 febbraio 2024, che mira a tutelare soprattutto i minorenni da attacchi massivi alla loro sicurezza. Le norme europee proteggono gli utenti dai rischi delle piattaforme, ma potrebbero avere ripercussioni dirette anche sui singoli casi.

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L’articolo 54 del Dsa consente, infatti, anche agli utenti di chiedere un risarcimento del danno davanti al giudice nazionale in caso di violazioni da parte delle piattaforme. Sarà però necessario dimostrare il nesso di casualità tra la condotta omissiva della piattaforma e il danno lamentato. Un onere della prova non certo semplice, ma comunque possibile e un “aiuto” importante potrebbe venire sia dai verdetti americani che dalla chiusura delle istruttorie avviate dalla Commissione Ue.

Oltre a quantificare il danno da subito, l’utente dovrà inoltre dimostrare che questo non si sarebbe verificato se il fornitore di servizi intermediari avesse rispettato i propri obblighi previsti dal Dsa.

Obblighi per piattaforme e browser

In particolare, in base all’articolo 34, le piattaforme online e i motori di ricerca di dimensioni molto grandi (più di 45 milioni di utenti attivi) devono individuare e prevenire i rischi sistemici derivanti dalla progettazione, dal funzionamento o dall’uso dei loro servizi e redigere una valutazione sulle misure di sicurezza adottate almeno una volta l’anno. Dovrebbero, ad esempio, evitare la diffusione di contenuti illegali ed effetti negativi sui diritti fondamentali, sulla sicurezza pubblica e sulla violenza di genere.

Il giudice nazionale potrebbe ordinare alle piattaforme l’esibizione del documento interno sulla valutazione dei rischi, anche con istruttorie in corso. Se le Big Tech dovessero opporre il segreto commerciale, il giudice potrebbe desumerne argomenti di prova sfavorevoli alla piattaforma stessa sulla base dell’articolo 116 del Codice di procedura civile.

L’articolo 54 del Dsa non disciplina ulteriormente gli aspetti procedurali delle azioni risarcitorie, ma resta un chiaro indicatore del fatto che la normativa europea intende rendere possibile la tutela diretta degli utenti (il cosiddetto private enforcement) aprendo il varco a possibili cause risarcitorie in tutti gli Stati membri.

Nel frattempo ogni utente può segnalare le violazioni gratuitamente tramite lo strumento del reclamo, previsto dall’articolo 53 del Dsa. La segnalazione può essere fatta al coordinatore dei servizi digitali, per l’Italia l’Agcom, a mezzo Pec tramite il modello disponibile online.

Per le piattaforme con meno di 45 milioni di utenti (no very large online platforms), l’istruttoria è condotta direttamente dall’Agcom, mentre negli altri casi la competenza esclusiva è della Commissione Europea.

In Italia, da gennaio 2025 sono state inviate all’Agcom 20 segnalazioni in materia di tutela dei minori trattate come reclami ai sensi del Dsa.

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Chi ha presentato il reclamo non viene necessariamente aggiornato ma l’esito dell’istruttoria è pubblico e va quindi monitorato. Le segnalazioni dovranno essere più accurate possibile e il coordinatore aggiorna periodicamente l’elenco dei cosiddetti segnalatori attendibili, di solito associazioni ed enti che si occupano della tutela di minorenni e in genere degli utenti della rete.

Ogni sei mesi le piattaforme sono tenute a rendere pubblico il numero dei loro utenti attivi, in modo da poter aggiornare i loro obblighi.

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