Ex Ilva, confermato lo stop dell’area a caldo: il diritto alla salute prevale sull’attività d’impresa
Rigettate dai magistrati le istanze presentate dalle società Ilva e Acciaierie d’Italia
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I punti chiave
- I giudici: prevalente tutelare la salute
- Il richiamo all sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2024
- Contestata l’irreparabilità del danno post fermata
- I magistrati: quanto accade non è evento improvviso
- “Serviranno investimenti ingenti anche in futuro”
- Che può succedere ora a Taranto
- Sindacati: il Governo ci convochi subito
- Indotto siderurgico fa ripartire 2.500 licenziamenti
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La decisione della Corte d’Appello di Milano sull’ex Ilva di Taranto è arrivata prima del previsto. Era attesa per l’inizio della prossima settimana e invece è stata notificata alle 11.27 dell’11 settembre ed è negativa per l’azienda: l’area a caldo dovrà fermarsi entro fine ottobre poiché i magistrati l’hanno ritenuta inquinante e nociva per la salute. Rigettate quindi le istanze di sospensiva presentate dalle società in amministrazione straordinaria Ilva e Acciaierie d’Italia, la prima proprietaria, la seconda gestore degli impianti, e discusse nell’udienza del 9 settembre. Sia pur con una diversa composizione del collegio, la Corte d’Appello, presidente Lorenzo Orsenigo, in un’ordinanza di 12 pagine, conferma quanto stabilito dalla stessa Corte lo scorso 27 luglio, quando disponendo appunto la fermata dell’area a caldo, aveva dato ad Ilva ed Acciaierie 90 giorni di tempo per provvedervi. Novanta giorni che scadono appunto a fine ottobre.
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I giudici: prevalente tutelare la salute
Tesi guida dei magistrati è la priorità della tutela della salute rispetto agli aspetti economici, occupazionali e produttivi dell’ex Ilva. «Il bilanciamento tra i contrapposti interessi non può che far propendere a favore delle ragioni di tutela della salute per le quali è stata disposta la sospensione dell’attività produttiva dell’area a caldo» scrivono i giudici, che richiamano anche le «ripetute, recenti pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, specie a seguito della recente modifica dell’art. 41 comma 2 Costituzione, secondo cui l’iniziativa economica privata non può svolgersi ‘in modo da recare danno alla salute o all’ambiente’ nel conflitto fra il diritto all’esercizio dell’attività di impresa e quello dei cittadini alla salute e al rispetto dei limiti di tollerabilità delle immissioni a cui sono assoggettati».
Il richiamo all sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2024
E anche a fronte «del grave danno, di natura economica, da compromissione degli impianti, si pone - affermano i magistrati - l’esigenza di apprestare tutela al diritto alla vita ed alla salute - ossia a valori di prioritario rilievo costituzionale - nei termini ritenuti vincolanti dalla sentenza della CGUE». Il 24 giugno 2024, infatti, la Corte di Giustizia Europea, pronunciandosi sul caso ex Ilva a fronte di atti rimessi dal Tribunale di Milano, al quale si erano rivolti i cittadini di Taranto che hanno promosso l’azione inibitoria contro il siderurgico (Milano é la sede legale dell’azienda), disse che se un impianto industriale nuoce alla salute e all’ambiente, questo va fermato nel rispetto della direttiva europea.
Contestata l’irreparabilità del danno post fermata
Circa i danni agli impianti derivanti dalla fermata, la Corte scrive che «l’assunto dell’irreparabilità degli impianti, in conseguenza della sospensione dell’attività produttiva nell’area a caldo, è stato contestato dai resistenti cittadini che, con la loro memoria, hanno dedotto sia che ‘gli altiforni in funzione hanno ben 60 anni e vengono rattoppati senza soluzione di continuità alla meno peggio’, sia che, dall’ultimo rapporto dell’autorità di controllo Ispra, risulta che, nel corso degli ultimi anni, gli altiforni 1, 2 e 4 siano stati più volte fermati per interventi di adeguamento e poi regolarmente riavviati. A tali considerazioni - dice la Corte - si aggiunge il rilievo, svolto dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano nel proprio parere, secondo cui l’affermazione delle parti ricorrenti pur suggestiva, non è accompagnata da alcun elemento concreto. La Procura Generale - osserva la Corte - aggiunge anche che le parti ricorrenti (a fronte della ineludibile necessità di esecuzione di interventi sugli impianti), non hanno fornito alcuna quantificazione, neppure approssimativa, dei costi comparativi di un eventuale adeguamento degli impianti alle prescrizioni imposte dalla Corte di Giustizia Europea rispetto al rifacimento integrale». Per i giudici, le società «si limitano ad affermare che lo spegnimento comporterebbe un danno irreversibile, ma non dimostrano che l’adeguamento richiesto dalla normativa europea sia un’alternativa praticabile, né che esso sia economicamente sostenibile».
I magistrati: quanto accade non è evento improvviso
E comunque, argomenta la Corte, «a prescindere da ogni considerazione sulla legittimazione delle ricorrenti a far valere il pregiudizio occupazionale dell’indotto, va anche considerato che da diversi anni si dibatte, intorno allo stabilimento Ilva di Taranto, su come meglio coniugare il diritto alla salute dei cittadini e delle stesse maestranze con la tutela del lavoro del personale coinvolto nell’attività dell’acciaieria; che la domanda di inibitoria è stata introdotta dai cittadini nel lontano 2021; che alla luce della normativa europea e della sentenza della CGUE, la sospensione dell’attività produttiva dell’area a caldo ordinata con il decreto, non pare che possa essere considerata come un evento improvviso ma, piuttosto, come un evento prevedibile su cui non può non essersi misurata, nel corso degli anni, la responsabilità imprenditoriale dei soggetti coinvolti».







