Giustizia

Furto, nessuna scorciatoia sulla procedibilità

Le Sezioni unite penali hanno negato la possibilità di aggirare la querela e al pm di contestare l’aggravante in dibattimento

di Giovanni Negri

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Nessuna scorciatoia sul regime di procedibilità del furto. Le Sezioni unite penali, con informazione provvisoria resa nota dopo l’udienza di giovedì scorso, hanno negato la possibilità per il pubblico ministero di modificare l’imputazione in udienza, contestando un’aggravante e facendo quindi virare il regime di procedibilità, aggirando la necessità della querela.

Il quesito

Tecnicamente alle Sezioni unite era stato proposto un quesito giuridico sulla possibilità, una volta trascorso il termine utile per la presentazione della querela per il reato di furto, ora necessaria per effetto della riforma Cartabia del Codice di procedura penale, di una contestazione supplementare in udienza aggravando la condotta dell’imputato e permettendo all’accusa di procedere d’ufficio.

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Le Sezioni unite hanno chiuso a questa possibilità, chiarendo che «in tema di furto, ove sia decorso il termine previsto dall’articolo 85, comma 1, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 senza che sia stata proposta querela, il giudice rileva immediatamente la mancanza di querela ai sensi dell’articolo 129 Codice procedura penale».

Il contrasto

La chiamata in causa delle Sezioni unite era stata motivata con un profilo di contrasto con gli articoli 3 e 112 della Costituzione se si fosse negato al pubblico ministero di potere proporre un atto in grado di evitare la nuova condizione di procedibilità richiesta dalla riforma con effetti dispiegati in via retroattiva, anche nei casi in cui il pm non ha avuto la possibilità di assumere l’iniziativa per adeguare il processo alle nuove regole.

L’azione penale

Nel caso infatti d’improcedibilità sopravvenuta, il rapporto con il potere di contestazione suppletiva torna a essere l’esito di una valorizzazione del principio di obbligatorietà dell’azione penale. Inoltre, si sosteneva, l’esercizio del potere di contestazione suppletiva della circostanza aggravante non prevede nè decadenze nè limitazioni, anche quando l’elemento aggravante è presente prima dell’esercizio dell’azione penale.

La Consulta

Per corroborare la possibilità di una contestazione suppletiva, a venire sottolineata era anche una pronuncia, la 139 del 2015 della Corte costituzionale, che ricordava come l’aggravante successiva determina un cambiamento significativo del quadro processuale perchè può avere come conseguenza sia un inasprimento della sanzione sia un cambiamento del regime di procedibilità. Passaggio, ques’ultimo, che sembrava legittimare la possibilità dell’intervento del pubblico ministero.

L’altro orientamento

Altro orientamento, invece, riteneva che la possibilità di modifica dell’imputazione fosse in contrasto con precedenti delle stesse Sezioni unite. Il giudice cioè, una volta trascorso il termine per la presentazione della querela, è comunque tenuto a pronunciare sentenza di improcedibilità, «rimanendo priva di effetti ogni attività processuale svolta successivamente al decorso di quel termine, ivi inclusa la modifica dell’imputazione ex articolo 517 del Codice di procedura penale mediante contestazione di un’aggravante che renda il reato procedibile d’ufficio».

La terza via

Sullo sfondo poi anche un terzo indirizzo interpretativo che ammette sì la possibilità di contestazione supplementare dell’aggravante, ma lo circoscrive cronologicamente alla prima udienza dibattimentale e non oltre.

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