Cassazione

Giustizia penale, doppio interrogatorio se il Pm fa altre indagini

Interpretazione garantista di una delle norme chiave della legge Nordio. Alla difesa deve potere essere sottoposto tutto il materiale investigativo

di Giovanni Negri

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Servono due interrogatori preliminari se il pubblico ministero, dopo lo svolgimento del primo, compie un altro atto d’indagine. Lo chiarisce la Cassazione, sentenza 6185 della Sesta sezione penale depositata ieri, interpretando una delle misure chiave della legge Nordio, la necessità di un interrogatorio preventivo prima dell’applicazione della misura cautelare, nel caso in questione l’interdizione dai pubblici uffici in un’indagine per corruzione.

La posizione della Cassazione

Nel caso approdato in Cassazione è accaduto che l’interrogatorio preliminare all’emissione della misura dell’interdizione dall’esercizio di un pubblico ufficio servizio, si è svolto il 7 luglio 2025 e che, successivamente al suo svolgimento, il 18 luglio 2025, il Pm ha svolto un ulteriore atto di indagine, costituito dall’interrogatorio reso da un coindagato, che è stato poi depositato presso la cancelleria del giudice competente a decidere insieme agli altri elementi di prova già depositati a corredo della richiesta di applicazione della misura cautelare. La sospensione dall’esercizio del pubblico servizio è stata successivamente adottata dal Giudice delle indagini preliminari con l’ordinanza emessa in data 24 agosto 2025, poi impugnata.

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La Cassazione ricorda che la legge Nordio richiama la disciplina dei procedimenti per reati contro la pubblica amministrazione, dove già era stabilita la necessità che l’applicazione della misura della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio fosse preceduta dall’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari.

L’interdizione, sottolinea la sentenza, deve essere preceduta dal deposito di tutti gli atti a fondamento della richiesta di applicazione della misura per consentire all’indagato di estrarne copia e di predisporre un’adeguata difesa, con la conseguenza che, se dopo il suo svolgimento, e prima dell’emissione del provvedimento del giudice, il pubblico ministero allega ulteriori atti di indagine, siano essi o meno dipendenti dalle dichiarazioni rese dall’indagato, il giudice deve procedere a un nuovo interrogatorio anch’esso preceduto dalla disponibilità degli atti all’indagato e al suo difensore, la cui mancanza determina la nullità per violazione del diritto di difesa.

Il ruolo dell’interrogatorio

Irrilevante poi, afferma ancora la Cassazione, la valutazione della decisività degli elementi di indagine sopravvenuti rispetto allo svolgimento dell’interrogatorio, «trattandosi di una violazione di legge che deriva da una espressa previsione normativa e che, comunque, trova fondamento nel diritto della persona interrogata ad avere accesso a tutti gli atti depositati dal pubblico ministero a corredo della richiesta cautelare».

L’interrogatorio ha infatti due obiettivi: da un lato è necessario al giudice per valutare il fondamento dei gravi indizi e la permanenza delle esigenze cautelari e dall’altro serve a consentire all’indagato di potere approntare una adeguata difesa per mezzo della conoscenza degli atti che la sorreggono. Infatti «occorre osservare che, non essendo più previsto come obbligatorio un interrogatorio successivo all’emissione dell’ordinanza, tutti gli atti di indagine che il pubblico ministero ha ritenuto di porre a fondamento della richiesta cautelare devono essere necessariamente messi a disposizione della difesa».

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