Giustizia, eccessivo abbinare confisca e risarcimento contabile
Se l’effetto è di peggiorare le condizioni patrimoniali dei condannati
2' di lettura
I punti chiave
2' di lettura
No all’applicazione del doppio binario sanzionatorio penale-contabile per i medesimi fatti, se il complesso delle misure punitive diventa troppo afflittivo. Lo afferma la Corte europea dei diritti dell’uomo in una sentenza del 5 febbraio su due ricorsi, trattati congiuntamente per identità di questione giuridica, i numeri 34324/15 e 65192/16.
I casi esaminati
La pronuncia interviene così su casi di reati contro la pubblica amministrazione. Nel primo vennero emesse due condanne, con conferma in Cassazione, per associazione a delinquere, corruzione e frode: in particolare, sosteneva l’accusa, le due persone sanzionate erano coinvolte in un sistema architettato da un pubblico ministero tra il 1997 e il 2005, attraverso il quale un gruppo contabile forniva servizi di consulenza ingiustificati alla Procura.
Nel secondo, un funzionario della Regione venne condannato, anche in questo caso in via definitiva, per avere favorito alcune imprese nel processo di selezione per l’assegnazione di lavori pubblici nella ricostruzione d’emergenza determinate da una serie di alluvioni.
Le due misure
In entrambi i casi l’autorità giudiziaria aveva deciso la confisca dei beni delle persone condannate per un importo equivalente ai proventi dei reati contestati; in entrambi i casi a muoversi fu anche la Corte dei conti avviando procedimenti che si conclusero stabilendo un risarcimento dal cui importo, decise la magistratura contabile, non poteva essere dedotto il valore dei beni già oggetto di confisca. Per i giudici contabili, infatti, confisca e risarcimento non hanno la medesima finalità: la prima ha una natura essenzialmente punitiva, mentre il secondo è destinato a indennizzare lo Stato per il danno provocato dal reato.
Il diritto di proprietà
Ora la Corte europea dei diritti dell’uomo contesta questa conclusione. Nei ricorsi era stata sostenuta, tra l’altro, l’eccessiva ingerenza nel diritto di proprietà, sottolineando come le misure applicate congiuntamente conducono a un esito sproporzionato peggiorando la condizione patrimoniale degli interessati rispetto alla situazione antecedente i reati.








