Sentenza

La Corte di giustizia impone il riconoscimento in tutta la Ue del cambio di genere

L’ordinamento dello Stato membro che lo nega è in contrasto con le norme Ue sulla libera circolazione delle persone

Credits: Magda Ehlers (Pexels)

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Il cambio di genere deve essere riconosciuto in tutta l'Unione europea. E la normativa dello Stato membro che vieta a un suo cittadino espatriato di modificare i dati relativi al cambio è contraria al diritto comunitario e, in particolare, alle norme sulla libera circolazione delle persone. Questo è quanto affermato dalla Corte di giustizia dell'Ue, con la sentenza nella causa C-43/24.

Il caso esaminato

Il caso esaminato dai giudici di Lussemburgo riguarda una cittadina bulgara, registrata alla nascita come di sesso maschile, con un nome, un numero di identificazione personale e documenti di identità corrispondenti. Oggi vive in Italia, dove ha avviato una terapia ormonale e si presenta come donna. La cittadina si è rivolta alla giustizia bulgara per far dichiarare che è una persona di sesso femminile e per ottenere, quindi, la modifica dei dati di stato civile nel suo atto di nascita. Una domanda respinta, malgrado la certificazione medica e la perizia giudiziaria che confermavano l'identità di genere rivendicata. Secondo la legge bulgara, il termine «sesso» va inteso nel suo significato biologico, escludendo qualsiasi modifica delle indicazioni relative al sesso, al nome e al numero di identificazione. L'interesse pubblico, fondato sui valori morali e/o religiosi della società bulgara, prevarrebbe quindi sull'interesse delle persone transgender.

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L'incompatibilità con le norme dell'Unione

La querelle è finita sul tavolo della Corte di cassazione di Sofia, che ha sollevato i suoi dubbi sulla compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione. Delle questioni pregiudiziali è stata, dunque, investita la Corte di giustizia Ue che ha bollato la norma interna come contraria al diritto dell'Unione, per la parte in cui non consente la modifica dei dati relativi al genere, iscritti nei registri di stato civile, di uno dei suoi cittadini che abbia esercitato il diritto di circolare e soggiornare liberamente in un altro Stato membro, nello specifico in Italia. La Corte sottolinea che la competenza riconosciuta agli Stati membri dell'Unione di rilasciare i documenti di identità non può essere esercitata in contrasto con il diritto Ue.

L'impatto sulla vita quotidiana

E questo perché la discordanza tra l'identità di genere vissuta da una persona e i dati relativi al sesso riportati sulla sua carta d'identità può ostacolare l'esercizio del diritto alla libera circolazione. Questa discordanza può costringerla, in numerose situazioni della vita quotidiana, come ad esempio nel corso di controlli d'identità, di spostamenti transfrontalieri o per motivi professionali, a dover fugare dubbi sulla sua identità o sull'autenticità dei suoi documenti ufficiali, una situazione che genera «notevoli inconvenienti».

Per i giudici, una restrizione alla libera circolazione può essere ammessa solo se si basa su considerazioni oggettive di interesse generale e rispetta il principio di proporzionalità e i diritti fondamentali, in particolare quello al rispetto della vita privata. Questo diritto tutela l'identità di genere e impone agli Stati membri di istituire procedimenti chiari, accessibili ed efficaci che ne consentano il riconoscimento giuridico. Né è possibile per il giudice interno invocare il vincolo posto dall'interpretazione della sua Corte costituzionale, se l'interpretazione è in contrasto e, dunque, ostacola l'applicazione del diritto dell'Ue.

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