Il controllo della mail è una violazione della privacy ma il licenziamento è valido
Per il Tribunale di Pisa le prove raccolte restano valide in giudizio
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Le posizioni assunte del Garante privacy in materia di gestione e controllo della casella di posta elettronica assegnata al dipendente per lo svolgimento dell’attività lavorativa cominciano a incontrare qualche resistenza da parte dei giudici del lavoro.
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La pronuncia del Tribunale di Pisa
Il Tribunale di Pisa, con una decisione del 13 giugno scorso, ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa di un dipendente il cui comportamento infedele era stato accertato tramite controlli (mirati e successivi all’insorgere di un fondato sospetto) sui messaggi contenuti nella casella di posta elettronica aziendale assegnatagli.
Il Tribunale ha motivatamente ritenuto irrilevante, ai fini della valutazione della legittimità del licenziamento, il provvedimento del Garante che aveva nel frattempo avviato nei confronti della società, su reclamo del dipendente, un procedimento sanzionatorio basato su profili di illiceità nelle modalità di conservazione dei log di accesso al sistema di posta elettronica e dei messaggi stessi, consistenti, tra l’altro, nella violazione dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori per carenza di accordo sindacale o autorizzazione amministrativa.
Afferma, infatti, il Tribunale che «occorre distinguere tra l’illiceità del sistema di conservazione massiva dei dati - che riguarda la struttura informatica e consiste in un illecito amministrativo - e l’utilizzabilità della prova nel presente giudizio».
Con specifico riferimento, poi, alla pretesa violazione dello Statuto, la sentenza, richiamando sul punto la giurisprudenza della Cassazione, rileva che «i controlli difensivi ex post mirati ad accertare condotte illecite del lavoratore già realizzate e lesive del patrimonio aziendale esulano dal campo di applicazione dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori». La conservazione dei log e dei contenuti della posta elettronica senza autorizzazione sindacale o amministrativa per un tempo considerato (dal Garante) eccessivo, quand’anche configuri una violazione dell’articolo 4, non impedisce dunque al datore di lavoro di effettuare controlli (mirati e circoscritti) su tali dati, qualora vi sia il fondato sospetto di comportamenti illeciti del lavoratore.







